Sale giochi, sale scommesse, sale bingo: chiusura attività nei comuni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) e di Mezzojuso (Palermo)

A partire dalle ore 14,00 di oggi e fino al 7 novembre (per il comune di Sambuca di Sicilia) e fino al 24 ottobre (per il comune di Mezzojuso) chiusura totale di tutte le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. E’ quanto disposto da due ordinanze dei comuni siciliani. Ecco il testo integrale delle due ordinanze:
“Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dalle ore 14 di sabato 17 ottobre 2020 e fino alle ore 24 di sabato 7 novembre 2020, con riferimento all’intero territorio del Comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento), sono adottate le seguenti ulteriori misure: a) divieto di circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute, ovvero per l’acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità per una sola volta al giorno; b) elezione a principale modalità di lavoro dello smart working e promozione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti; c) isolamento domiciliare obbligatorio per soggetti accertati positivi al contagio da Covid-19, anche se asintomatici; d) isolamento domiciliare fiduciario per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° e attivazione sorveglianza sanitaria da parte del medico curante; e) sospensione di tutti gli eventi sportivi, incluse le attività di allenamento; f) sospensione di tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche, ecc.); g) sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti; h) sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia e delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, con attivazione della c.d. “didattica a distanza”; i) contingentamento per l’accesso agli esercizi commerciali, consentito a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentiti l’asporto e la vendita al domicilio sempre all’interno del territorio comunale; j) chiusura di musei, biblioteche e luoghi di cultura; k) sospensione dei concorsi pubblici (salvo quelli per personale sanitario); l) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. m) divieto di banchetti e feste private di qualunque tipo. 2. E’ consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purché condotti a titolo individuale. Art. 2 (disposizioni finali) 1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. 2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. 3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. 4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi”.
“Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dalle ore 14 di sabato 17 ottobre 2020 e fino alle ore 24 di sabato 24 ottobre 2020, con riferimento all’intero territorio del Comune di Mezzojuso (Palermo), sono adottate le seguenti ulteriori misure: a) divieto di circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute, ovvero per l’acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità per una sola volta al giorno; b) elezione a principale modalità di lavoro dello smart working e promozione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti; c) isolamento domiciliare obbligatorio per soggetti accertati positivi al contagio da Covid-19, anche se asintomatici; d) isolamento domiciliare fiduciario per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° e attivazione sorveglianza sanitaria da parte del medico curante; e) sospensione di tutti gli eventi sportivi, incluse le attività di allenamento; f) sospensione di tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche, ecc.); g) sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti; h) sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia e delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, con attivazione della c.d. “didattica a distanza”; i) contingentamento per l’accesso agli esercizi commerciali, consentito a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentiti l’asporto e la vendita al domicilio sempre all’interno del territorio comunale; j) chiusura di musei, biblioteche e luoghi di cultura; k) sospensione dei concorsi pubblici (salvo quelli per personale sanitario); l) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. m) divieto di banchetti e feste private di qualunque tipo. 2. E’ consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purché condotti a titolo individuale. Art. 2 (disposizioni finali) 1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. 2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. 3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. 4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi”. cdn/AGIMEG