Riordino agenzie fiscali: Nuova proposta di parere della Commissione Finanze

La Commissione Finanze della Camera ieri ha riformulato la proposta di parere del relatore Causi (PD) sullo “Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali”, uno dei decreti attuativi della Delega Fiscale che prevede il riordino delle agenzie fiscali quali Entrate, ADM, Demanio. La Commissione propone di esprimere parere favorevole ma con alcune osservazioni: innanzitutto “per procedere nella riorganizzazione e nel rilancio del modello di amministrazione per agenzie iniziata meritoriamente dal decreto legislativo, valuti il Governo l’opportunità di predisporre un’analisi valutativa – che si avvalga anche di una comparazione fra il modello attuato nel nostro Paese e i migliori standard internazionali – degli aspetti istituzionali, organizzativi, strategici e operativi delle amministrazioni fiscali, anche ricorrendo alle professionalità e competenze di organismi terzi, di rilievo internazionale, fra cui prioritariamente l’OCSE”, spiega Causi. Inoltre, “è opportuno collegare le modalità con cui devono essere effettuati il monitoraggio e le valutazioni richieste al Dipartimento delle Finanze” per quanto riguarda “il maggior gettito derivante dall’attività svolta dalle agenzie fiscali per favorire la tax compliance, così come quello derivante dalle attività di controllo, con quelle previste dallo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale”. Al fine di garantire la funzionalità dell’assetto operativo delle agenzie fiscali – si legge nella proposta di parere – a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le stesse agenzie fiscali dovrebbero essere autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto – legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione; gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale”. Con riferimento al comma 9 dell’articolo 1 dello schema, recante una riduzione almeno del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, “sarebbe utile – spiega la Commissione – specificare che il parametro indicato si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse; inoltre “la richiesta valorizzazione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi ivi previsti potrebbe essere meglio raggiunta: innalzando al 50 per cento la percentuale massima dei posti messi a concorso riservati al personale dipendente dalle agenzie fiscali; sostituendo alla valutazione per esami una valutazione basata sulla verifica dell’esperienza acquisita e della preparazione tecnica relativa non solo al diritto tributario ma anche alle procedure effettivamente utilizzate nel funzionamento degli uffici dell’Amministrazione, o, quanto meno, affiancando alla valutazione per esami una valutazione dei curricula dei candidati, che permetta di tenere conto della loro esperienza lavorativa/operativa”. La commissione chiede inoltre al Governo di valutare “la possibilità di integrare l’articolo 2 dello schema con una previsione atta a consentire ai dirigenti delle Agenzie fiscali di delegare, per esigenze di funzionalità operativa, funzionari della terza area provvisti di esperienza almeno quinquennale nell’area stessa, e previa procedura selettiva con adeguate caratteristiche di oggettività e trasparenza, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali di cui al medesimo articolo e di quelle già bandite e non successivamente annullate, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate per legge alla dirigenza, in ragione della specificità della preparazione, dell’esperienza professionale e delle capacità richieste in relazione alle diverse tipologie di compiti, della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l’espletamento dei concorsi summenzionati e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; ai funzionari delegati potrebbero essere temporaneamente attribuite nuove posizioni organizzative da remunerare in relazione al livello di rilevanza e responsabilità delle funzioni delegate; le risorse derivanti dal risparmio di spesa ottenuto fino all’espletamento dei concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti dovrebbero essere destinate al finanziamento delle posizioni organizzative temporaneamente istituite e, in misura pari almeno al 15 per cento, a economia di bilancio”, conclude il parere. L’esame è stato quindi rinviato. im/AGIMEG