Regione Lazio, presentate modifiche a legge sul gap. “Introdotta norma su distanza minima di 500 metri da luoghi sensibili per slot e vlt. Possibilità ai comuni di aumentare distanze”

La legge regionale del 2013 “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, non ha determinato alcuna specifica distanza minima di sicurezza, che debba, necessariamente, intercorrere tra le aree “sensibili” e la installazione dei nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo. E’ l’incipit della relazione fatta dai consiglieri della Regione Lazio Corrado, Barillari e altri, del Movimento 5 Stelle, che accompagna la proposta di modifica della legge regionale contro il gioco patologico. La proposta, che Agimeg ha potuto visionare, è stata presentata al Consiglio Regionale ed è in fase di assegnazione alle Commissioni competenti, per poi essere discussa ed approvata. La modifica ricalca anche l’ordine del giorno sempre del M5S approvato a metà febbraio e collegato alla legge di stabilità del Consiglio regionale del Lazio, che chiedeva di “Introdurre una norma che imponga una distanza minima di 500 metri per l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo, da strutture frequentate da soggetti a rischio”. “L’art. 4 della legge regionale n. 5/2013 – si legge nella relazione alla nuova proposta di legge – si è limitata a rinviare, sul profilo in esame, alle eventuali determinazioni assunte, al riguardo, dal legislatore statale, disponendo, testualmente: “Non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali … inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia”. Se non che, come noto, non è, a tutt’oggi, stata posta in essere, dal legislatore statale, la fissazione di parametri di distanza dai luoghi sensibili, validi per l’intero territorio nazionale, il che rende quanto mai necessario l’esercizio dei concorrenti poteri, rivolti alle medesime finalità, esistenti in capo alle Regioni ed agli Enti locali. E’, quindi, indispensabile, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni da gioco d’azzardo patologico, determinare la specifica distanza minima di sicurezza che debba essere rispettata nella Regione Lazio”. Nella relazione vengono poi elencate tutte le regioni che si sono già espresse con misure che vanno nella stessa direzione e precisamente l’Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto. “La maggior parte delle Regioni ha determinato la summenzionata distanza minima di sicurezza con legge regionale, mentre altre Regioni (fra cui il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia) ne hanno demandato la relativa fissazione a delibere delle rispettive Giunte. La Regione Veneto ha invocato la potestà attuativa dei Comuni”. I consiglieri sottolineano inoltre nella relazione che “a seguito della notoria sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011, è ravvisabile in capo alle Regioni la potestà di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia, anche sotto il profilo inerente all’assunzione di misure e di iniziative volte ad assicurare il rispetto di distanze minime fra i luoghi adibiti al gioco e determinati luoghi socialmente sensibili”. Le misure volte alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, consistente “nella imposizione di una distanza minima delle sale giochi e scommesse dai luoghi c.d. sensibili, rientrino nella materia della tutela della salute, di competenza concorrente Stato/Regioni, essendo principalmente dirette al perseguimento di finalità di carattere socio-sanitarie (del tutto estranee rispetto alla materia della tutela dell’ordine pubblico)”. Ecco il testo integrale delle modifiche dell’art. 4 della legge regionale 5/8/2013, n. 5, concernente “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”.

Art. 1

L’art. 4 della legge regionale 5/8/2013 n. 5 (“Collocazione delle sale gioco. Agevolazione dei Comuni”) viene così modificato:

“1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni da gioco d’azzardo patologico (G.A.P.), è consentita la nuova istallazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, di cui all’art. 100, 6° comma, del R.D. n. 773/1931, nei soli locali che si trovino ad una distanza minima di 500 metri (calcolati dal baricentro del luogo considerato sensibile, ovvero con un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale) da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario, o socio sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanili e oratori. Ai fini della presente disposizione, per nuova installazione, si intende il collegamento degli apparecchi per il gioco di azzardo, si intende il collegamento degli apparecchi per il gioco d’azzardo alle reti telematiche dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.

  1. I Comuni possono autonomamente individuare altri luoghi sensibili rispetto a quelli indicati al comma 1 (nei pressi dei quali non sia ammessa l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco), nonché prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che rimuovano slot machine o videolottery o che scelgano di non installarle, secondo criteri e modalità da determinarsi con appositi regolamenti comunali.
  2. I Comuni possono, altresì, prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1, secondo criteri e modalità da determinarsi con appositi regolamenti comunali.
  3. Per le finalità indicate ai precedenti commi 2 e 3, i Comuni devono tener conto, tra l’altro, dell’impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall’esterno del locale e in un settore dedicato dello stesso, l’accesso al quale è vietato ai minori di anni 18.” lp/AGIMEG