Pubblicità sui giochi. Slitta al 30 giugno 2013 entrata in vigore delle norme ‘Balduzzi’

Entreranno in vigore solo a partire dal 30 giugno 2013 le disposizioni in materia di pubblicità sui giochi disposte dal decreto Salute del Ministro Balduzzi, così come le relative sanzioni. E’ quanto prevede un emendamento presentato al decreto Stabilità e contenente una serie di proroghe di termini.

Le norme che regolamenteranno la pubblicità sui giochi sono le seguenti:

 

Sono vietati messaggi  pubblicitari concernenti  il  gioco  con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e   di   rappresentazioni  teatrali   o   cinematografiche   rivolte prevalentemente  ai  giovani.   Sono   altresi’   vietati   messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su  giornali, riviste,  pubblicazioni,   durante   trasmissioni    televisive    e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e  teatrali,  nonche’ via internet nei quali  si  evidenzi  anche  solo  uno  dei  seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio  di  dipendenza dalla pratica del gioco, nonche’ dell’indicazione della  possibilita’ di consultazione di note informative sulle  probabilita’  di  vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della  legislazione  vigente,  dalla Agenzia  delle  dogane  e   dei monopoli, nonche’ dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

 

Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma  4  e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e’ diffuso sono  puniti  entrambi  con una  sanzione  amministrativa pecuniaria da centomila a  cinquecentomila euro. L’inosservanza  delle disposizioni  di  cui  al  comma  5  e’ punita  con   una   sanzione amministrativa pecuniaria pari  a cinquantamila  euro  irrogata  nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,relative agli apparecchi di cui al citato  articolo  110,  comma  6, lettere a) e b), la stessa  sanzione si  applica  al  solo  soggetto titolare della sala o del  punto  di raccolta  dei  giochi;  per  le violazioni nei punti di vendita in cui si  esercita  come  attivita’ principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita’ di contestazione degli illeciti, nonche’ di irrogazione  delle  sanzioni e’ competente l’Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della  legislazione vigente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che  vi  provvede  ai sensi  della  legge  24  novembre 1981,   n.   689,   e   successive modificazioni. mm/AGIMEG