Piemonte, la Giunta regionale approva il nuovo DDL sul gioco: eliminata retroattività, distanziometro a 400 metri e istituzione Osservatorio su Dipendenze. Ora parola al Consiglio regionale. ECCO IL DDL APPROVATO

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato questa mattina il nuovo disegno di legge sul gioco d’azzardo. Il Disegno di Legge “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”, che dopo l’approvazione della Giunta passa all’esame del Consiglio regionale, introduce una nuova disciplina del gioco lecito, tutelando le attività esistenti e allo stesso tempo salvaguardando i soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico. Tra le novità il distanziometro ridotto a 400 metri (rispetto ai precedenti 500 metri): “Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili”.
Inoltre si viene ad abolire la retroattività del distanziometro: “A far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all’art.2 comma 1 lett. c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 9/2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data di dismissione di apparecchi per il gioco. A far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 31.12.2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 9/2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione”. Di fatto dunque si elimina la retroattività del distanziometro previsto con la Legge del 2016.
“Il Consiglio Regionale – si legge nel DDL – su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d’azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere: a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d’azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione; b) interventi di formazione rivolti agli esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche congiuntamente agli enti locali, alle forze dell’ordine, alle organizzazioni di volontariato; c) l’assistenza e la consulenza telefonica, tramite l’estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l’orientamento ai servizi”.
La Regione istituisce inoltre, presso l’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche (OED Piemonte), la Sezione tematica sul G.A.P., con funzione consultiva.
Vengono inoltre stanziati 955 mila euro annui per la lotta e il contrasto delle ludopatie, grazie all’utilizzo dei fondi ministeriali per la tutela della salute e il contrasto al gioco patologico. Per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, i titolari delle sale da gioco e sale scommesse sono tenuti, nell’arco dell’orario di apertura previsto, a rispettare le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco. Gli orari di interruzione sono così definiti: per sale gioco e scommesse per dieci ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 12, mentre per gli spazi riservati al gioco lecito all’interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna dalle ore 23:00 alle ore 9:00 e due ore nella fascia diurna dalle 12:30 alle 14:30″.

ECCO IL DDL APPROVATO

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