Ordinanza Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale: “Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto in zona bianca dal 7 giugno, condividendo riaperture anticipate della Conferenza delle Regioni”. Ecco il TESTO

“Nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle “zone bianche”» del 26 maggio 2021”. Con questo passaggio, il ministro della Salute, Roberto Speranza, decreta la zona bianca per Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, a partire da lunedì 7 giugno, condividendo le indicazioni sulla riapertura anticipata di tutte le attività, comprese sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, nelle zone bianche. Ecco il testo integrale dell’ordinanza del Ministro, uscita in Gazzetta Ufficiale:

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.  1,
commi  16-bis  e  seguenti,  come   modificati   dall'art.   13   del
decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi  del  quale  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al provvedimento adottato in  data  2  marzo  2021,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.
35»; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 13 e l'art. 16, ai sensi del quale  «Fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31  luglio
2021, continuano ad applicarsi le  misure  di  cui  al  provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52,  e,
in particolare, l'art. 7; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il documento  recante  «Indicazioni  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021 (21/72/CR04/COV19); 
  Visti i verbali del 21 e 28 maggio 2021 e del 4 giugno  2021  della
Cabina di regia di cui  al  richiamato  decreto  del  Ministro  della
salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati report n.  53,  54  e
55, dai quali risulta, tra l'altro, che le Regioni Abruzzo,  Liguria,
Umbria e  Veneto  presentano,  per  tre  settimane  consecutive,  uno
scenario di «tipo 1» con un livello di rischio basso; 
  Visto, in particolare, il verbale del 4 giugno 2021 della Cabina di
regia  dal  quale  si  rileva  che:  «Si  conferma  una   diminuzione
dell'incidenza per la undicesima settimana consecutiva (36  casi  per
100.000 abitanti, dati flusso ISS), che ha raggiunto livelli (50  per
100.000) che possono consentire il contenimento dei nuovi casi  (...)
Nessuna Regione/PPAA supera la  soglia  critica  di  occupazione  dei
posti  letto  in  terapia  intensiva  o  area  medica.  Il  tasso  di
occupazione  in  terapia  intensiva  ed  in  aree  mediche  e'   pari
rispettivamente al 12% e al 11%. Per la terza  settimana  consecutiva
tutte le Regioni/PA sono classificate a rischio basso di una epidemia
da virus SARS-CoV-2 non controllata e non gestibile.»; 
  Visto  il  documento  recante  «Indicatori  decisionali   come   da
decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato
verbale del 4 giugno 2021 della Cabina di regia, dal quale si  evince
che, nelle tre settimane oggetto di monitoraggio, le Regioni Abruzzo,
Liguria, Umbria e  Veneto  presentano  un'incidenza  settimanale  dei
contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti; 
  Vista le note del 21 e 28 maggio e del 4 giugno 2021  del  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Considerato che l'art. 13, comma 2,  del  citato  decreto-legge  18
maggio 2021,  n.  65,  prevede  che:  «Fino  al  16  giugno  2021  il
monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla  base  delle
disposizioni di cui all'art. 1  del  decreto-legge  n.  33  del  2020
vigenti al giorno antecedente  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche' delle disposizioni di cui al comma  1  del  presente
articolo»; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
commi 16-sexies e 16-septies,  del  citato  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, vigente al 17 maggio 2021 e come modificato  dal  citato
decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, ai fini  dell'applicazione  alle
Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto delle misure  previste  per
le «zone bianche»; 
  Sentiti i Presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,  Liguria,  Umbria  e
Veneto; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri  2  marzo  2021,  nelle  Regioni  Abruzzo,
Liguria, Umbria e Veneto si applicano le  misure  di  cui  alla  c.d.
«zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n.
65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza  delle
regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021  (21/72/CR04/COV19),  monitorate  dal  tavolo  tecnico  di   cui
all'art. 7, comma  2,  del  richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non
festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 giugno 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza