Match-fixing, Commissione Politiche UE Senato approva parere su convenzione Magglingen

Senato, la Commissione Politiche dell’UE ha approvato il parere – da trasmettere alle Commissioni riunite Giustizia e Affari Esteri – sulla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, e sul disegno di legge di ratifica.
Nel corso dei lavori di ieri, la relatrice Luisa Angrisani – illustrando i contenuti della Convenzione – ha fatto cenno anche ai passaggi che riguardano il settore dei giochi. In particolare, ha ricordato che l’art. 5 del ddl di ratifica introduce i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. L’articolo 3, invece, “individua l’Agenzia delle dogane e dei monopoli come autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione. A legislazione vigente” ha spiegato Angrisani, “l’Agenzia già svolge attività di controllo dei flussi di scommesse, al fine di contrastare il fenomeno delle manipolazioni sportive”. L’articolo 5 “introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse modulando le relative condanne a seconda che siano relative a delitti o di contravvenzioni”.
Nelle premesse del parere, la Commissione ricorda che “nel corso degli ultimi anni sia la Commissione europea che il Parlamento europeo sono intervenuti sul tema delle frodi sportive legate alle scommesse con una serie di comunicazioni e risoluzioni. Tra tutte si ricorda la Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro, con la quale il Parlamento invita la Commissione a proporre un quadro legislativo appropriato contro i fenomeni di riciclaggio legati ai giochi e alle scommesse, in particolare sulle competizioni sportive e sugli animali coinvolti”. E tra le considerazioni, sottolinea che “gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a l’individuazione dell’autorità nazionale competente (l’Agenzia delle dogane e dei monopoli); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa; la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio”. lp/AGIMEG