MANOVRA: ECCO LA BOZZA CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCOMMESSE, BINGO, APPARECCHI, REGISTRO OPERATORI, SANZIONI E LE RELATIVE RELAZIONI TECNICHE

Proroga delle concessioni scommesse (entrate attese per 52,8 milioni di euro), proroga concessioni bingo (entrate per 17 milioni di euro), proroga del termine per l’entrata in funzione degli apparecchi per il gioco da remoto, estensione dell’iscrizione al Registro Unico a tutti gli operatori del gioco pubblico (entrate 12 milioni di euro), blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione, agenti sotto copertura per prevenire il gioco minorile ed impedire l’esercizio abusivo del gioco, violazioni fiscali e previdenziali, fondi d’investimento e sanzioni per evasione imposta unica scommesse. Questi sono i punti trattati dalle disposizioni in materia di giochi, con relativa relazione tecnica, nella bozza del Decreto Fiscale collegato alla Manovra di bilancio.

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di giochi

 

Art.

(Proroga per l’indizione della gara concernente la concessione per le scommesse)

 

  1. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 giugno 2020» e le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020».

o

  1. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 settembre 2020» e le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono soppresse.

 

Relazione tecnico – illustrativa

La norma si rende opportuna a seguito della sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del Parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Tale contesto rende tecnicamente impossibile che la nuova Gara venga conclusa nel corso del corrente anno, attesi i tempi tecnici necessari al relativo svolgimento. Conseguentemente, al fine di evitare la sospensione della raccolta per tali giochi, si rende necessario prevedere in via legislativa una proroga tecnica limitata ai tempi di svolgimento della nuova gara, con scadenza contestuale all’attribuzione delle nuove concessioni. La proroga avverrà a titolo oneroso per i concessionari. È possibile stimare dalla proroga un’entrata su base annua nell’ordine di 52,8 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 5.985 sale e n. 4.836 corner per la raccolta del gioco, a invarianza di costo per singolo diritto a titolo di una tantum, già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

5.985 x 6.000 = 35,9 Ml€

4.836 x 3.500 = 16,9 Ml€

Totale:          + 52,8 Ml€/anno

2020: 52,8 Ml€

Art.

(Proroga per l’indizione della gara concernente la concessione per il bingo)

 

  1. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle parole «anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 settembre 2020».

 

Relazione tecnico – illustrativa

La norma si rende opportuna a seguito della sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del Parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Tale contesto rende tecnicamente impossibile che la nuova Gara venga conclusa nel corso del corrente anno, attesi i tempi tecnici necessari al relativo svolgimento. Conseguentemente è necessario prevedere un nuovo termine per l’indizione della gara; con l’effetto di prorogare le convenzioni di concessioni attualmente in essere ed estendere anche alle concessioni che scadono nel corso dell’anno 2020 la possibilità di partecipare alla gara.

La proroga è prevista a titolo oneroso per i concessionari. È possibile stimare dalla proroga un’entrata su base annua nell’ordine di 17 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 195 sale ad invarianza di costo per singola sala a titolo di una tantum, già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

195 x 90.000 = 17 Ml€

2020: 17 Ml€

 

 

Art.

(Proroga del termine per l’entrata in funzione degli apparecchi per il gioco da remoto)

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole «dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «entro i successivi dodici mesi».

 

Relazione tecnico – illustrativa

L’art. 1 comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recita: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica  degli  apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione   proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche   rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale”.

La norma collegava la riduzione degli apparecchi (c.d. AWP) all’introduzione graduale nel mercato, da attuare entro il 2019, degli apparecchi di nuova generazione (con gioco da ambiente remoto, c.d. AWPR), stabilendo, in sostanza, che la riduzione del numero dei nulla osta avvenisse tra il 2017 e il 2019.

L’art. 6-bis del D.L. 24 aprile 2017,  n. 50, convertito dalla legge 21 giugno  2017, n. 96,  ha anticipato la riduzione degli  apparecchi AWP, stabilendo che: “1. La riduzione del numero dei nulla  osta  di  esercizio  relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma  6,  lettera  a),  del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza, di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio  2015, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le  modalità indicate  con  decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31  luglio 2017, nei seguenti termini:

  1. a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
  2. b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
  3. A tal fine, i concessionari della rete telematica  procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del  numero  di  nulla  osta  attivi  ad  essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla  riduzione  sino  al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di  essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.”.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017), recante le modalità di riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Con tale ultimo decreto è stata data, quindi, attuazione, per quanto riguarda i contenuti dell’art. 1 comma 943 della legge n. 208/2015, esclusivamente alla parte relativa alla riduzione del numero di AWP, anticipandola nei tempi di conclusione e aumentandone la portata ad una percentuale pari al 34,9% (rispetto all’iniziale 30%).

Non ha trovato attuazione la parte dell’articolo relativa alla introduzione graduale nel mercato di nuovi modelli di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lett. a) con gioco da ambiente remoto -AWPR.  Sulla materia è poi intervenuta la legge 145/2018 che, con l’art. 1, comma 1098, ha di fatto differito al 1° gennaio 2020 l’entrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto, fissando al 31 dicembre 2019 la data a partire dalla quale non sarebbe stato più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” AWP e individuando al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP.

L’immissione nel mercato della nuova tipologia di apparecchi -AWPR presuppone l’adozione di un decreto ministeriale contenente le regole tecniche di produzione, il cui iter (che  prevede, tra l’altro, la notifica agli Organismi unionali ed un periodo minimo di stand still di 90 giorni dalla notifica) non si è ancora concluso.  Si rende pertanto necessario posporre la data di entrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto fissando un termine che tiene conto della tempistica stimata per la produzione delle nuove macchine (7/8 mesi)

La norma che si propone fissa, quindi, al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale citato la data a partire dalla quale non sarà più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” (AWP) e al dodicesimo mese successivo alla medesima data di pubblicazione il termine ultimo per la dismissione dei menzionati apparecchi AWP.

La presente proposta di proroga non ha alcun profilo di tipo economico e non ha alcun impatto sul bilancio statale, non comportando spese.

 

Art.

(Registro unico degli operatori del gioco pubblico)

 

  1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
  2. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente norma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
  3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
  4. a) i soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
  5. b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
  6. c) i soggetti produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
  7. d) i concessionari del gioco del Bingo;
  8. e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi;
  9. f) i titolari dei punti di commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, in cui effettuare attività di scommessa, su eventi ippici, sportivi e non sportivi;
  10. g) i titolari dei punti di commercializzazione delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
  11. h) i concessionari del gioco a distanza;
  12. i) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
  13. l) ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle precedenti lettere, svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.
  14. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di Pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del regio decreto18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche , autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro duecento.
  15. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
  16. L’omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
  17. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
  18. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
  19. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione.
  20. A decorrere dall’entrata in vigore del Registro di cui al comma 1 del presente articolo l’elenco di cui all’articolo 1 comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 1 comma 82 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

 

Relazione tecnico illustrativa

La norma estende l’obbligo di iscrizione già previsto per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo R.I.E.S.”), a tutti gli operatori di gioco pubblico. Tale iscrizione, che deve rinnovarsi annualmente, permetterà all’Agenzia di migliorare il proprio presidio sul comparto dei giochi pubblici, con particolare riferimento al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e alla diffusione del gioco illegale, oltre che rendere possibile un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico.

Ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso da parte dei richiedenti, delle licenze di Pubblica sicurezza, delle  autorizzazioni e delle concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 200,00.

L’esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi all’elenco per 5 anni. La norma prevede inoltre che, nel caso in cui un concessionario intrattenga rapporti con soggetti non iscritti in elenco, è prevista una sanzione amministrativa di 10.000 euro e la decadenza dalla Concessione nel caso che tale comportamento venga reiterato per tre volte.

Dal punto di vista finanziario, stimando che nel settore operano circa 100.000 operatori, di cui 40.000 già iscritti al R.I.E.S. (i cui costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro), le maggiori entrate derivanti dalla norma sono quantificabili nell’ordine di 12 milioni di euro all’anno, considerando un costo annuale di iscrizione di 200 euro a operatore, senza considerare l’aumento dell’importo per coloro che sono già iscritti al registro, per tenere conto di una possibile riduzione del numero complessivo degli operatori.

La disposizione prevede inoltre al comma 6 una forma di “ravvedimento operoso” da parte del soggetto, operatore di gioco che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l’iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco. Dal punto di vista finanziario, non si ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento del gettito.

 

 

Art.

(Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)

  1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’inosservanza dell’obbligo di cui al presente articolo comporta l’irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all’applicazione della sanzione prevista nel presente articolo è dell’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell’articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

 

Relazione tecnico – illustrativa

L’articolo introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto all’esercizio di tale attività. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma a carico degli operatori finanziari in caso di violazione dell’obbligo di trasferimento di denaro varia da trecentomila a un milione e trecentomila euro, per ogni singola violazione accertata. Le modalità attuative della norma sono rinviate a un provvedimento inter dirigenziale del Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La disposizione sostituisce i commi 29, 30 e 31 dell’articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevedono in capo agli operatori finanziari un semplice onere di segnalazione all’Agenzia degli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Agenzia per l’esercizio delle attività di gioco pubblico.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

 

Art.

(Agente sotto copertura)

 

  1. Al fine di prevenire il gioco minorile ed impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e all’Arma del carabinieri, ciascuna delle quali, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio delle attività di cui al presente comma siano riversate al fondo medesimo. Conseguentemente, l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

 

Relazione tecnico – illustrativa

La disposizione autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, un fondo di 100.000 euro da utilizzare per effettuare operazioni di gioco, al fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. All’utilizzo del fondo le cui modalità di utilizzo saranno individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono autorizzati oltre al personale della medesima Agenzia, anche quello della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza. Ogni operazione di gioco dovrà essere effettuata previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Tutte le eventuali vincite conseguenti tali attività di controllo dovranno essere riversate nel medesimo fondo. La disposizione non ha costi per il bilancio dello Stato, atteso che il fondo grava sulle risorse proprie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma riprende quella già contenuta nell’art. 10, comma 1, del D.L. n. 16/2012, mai attuata per mancanza dell’emanazione del previsto Regolamento, riformulandola stante l’avvenuto accorpamento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’ambito dell’Agenzia delle dogane.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

 

Art.

(Violazioni fiscali e previdenziali)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Relazione tecnico – illustrativa

La norma in commento rafforza i divieti già esistenti per l’esercizio di attività commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, da parte di persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dalle disposizioni antimafia, nonché nei casi in cui sia stata riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa sull’attività. In particolare, la norma de qua aggiunge a tali divieti, anche il caso in cui il titolare dell’attività di raccolta di gioco pubblico abbia commesso gravi violazioni relative agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, nonché di contributi assistenziali e previdenziali; sempre che tali violazioni siano state definitivamente accertate.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

 

Art.

(Fondi di investimento)

 

  1. All’articolo 24, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole “ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero l’imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo”.

 

Relazione tecnico – illustrativa

La norma integra il dettato dell’articolo 24, comma 25 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Tale comma prevede infatti che non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto è applico anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Con la norma oggi in commento, il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo o di mantenimento delle concessioni viene esteso anche al caso in cui la condanna riguardi, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo; con l’occasione, il periodo viene allineato con i precedenti capi della norma che non prevedono tra le ipotesi di esclusione la condizione di indagato.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

 

Art.

(Sanzioni per evasioni imposta unica scommesse)

Provvedimento in attesa di norma da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.