Legge Regionale Piemonte, STS: “Istanza per reinstallare le slot, c’è tempo fino al 31 dicembre 2021”

“Secondo la nuova Legge Regionale adottata dalla Giunta del Piemonte lo scorso mese di luglio, i tabaccai che avevano le slot alla data del 19 maggio 2016 potranno reinstallarli anche se ubicati sotto distanza dai luoghi sensibili previsti dalla stessa legge. L’operazione non è tuttavia automatica. La reinstallazione delle slot – consentita anche se, nel frattempo, sia intervenuto un cambio di titolarità nella rivendita – è infatti subordinata alla presentazione di apposita istanza al soggetto competente, vale a dire il Comune trattandosi di fatto di una richiesta di rilascio di nuova licenza di cui all’articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”. E’ quanto si legge in una nota STS.
“Come abbiamo già comunicato all’indomani della pubblicazione della Legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, è dunque fondamentale prendere contatto con i competenti uffici del Comune di sede della rivendita onde acquisire ogni informazione utile alla presentazione della domanda oltre che eventuale modulistica predisposta dal Comune stesso.
In caso di controlli da parte delle autorità competenti, la mancata esibizione della copia dell’istanza di reinstallazione protocollata dal Comune ovvero della licenza eventualmente rilasciata in seguito all’istanza stessa potrebbe dare luogo a contestazione con riferimento alla violazione del TULPS. Per la presentazione dell’istanza di reinstallazione, La Legge Regionale fissa il termine del 31 dicembre 2021 decorso il quale non si potrà più rivolgere alcuna istanza al Comune con la conseguenza che le tabaccherie prossime i luoghi sensibili non potranno più reinstallare le slot a suo tempo dismesse. Agli associati piemontesi che non l’avessero già fatto, consigliamo quindi di rivolgersi al competente ufficio comunale senza attendere oltre”.
STS ricorda come “la reinstallazione degli apparecchi richiede anche la necessaria iscrizione del titolare all’elenco RIES da effettuare contestualmente all’ottenimento della nuova licenza. In sede di istanza di ‘reiscrizione’ telematica, nella sezione dedicata ai titoli autorizzatori posseduti, sarà pertanto necessario indicare gli estremi della nuova autorizzazione derivante dall’istanza di reinstallazione sopra richiamata”. cr/AGIMEG