Legge di Bilancio: gara per gli apparecchi da intrattenimento entro il 31 dicembre 2020 e tassa sulle vincite al 15% per vlt, Gratta e Vinci, SuperEnalotto, WinForLife e Lotterie. Ecco tutte le nuove disposizioni

In vista della scadenza delle concessioni per gli apparecchi da intrattenimento, prevista una gara da indire entro il 31 dicembre 2020 per 250mila diritti per Awp e 58mila diritti per vlt, e, per quanto riguarda i punti vendita dove collocare le slot, 35mila punti vendita presso bar e tabacchi, con base d’asta non inferiore a 11mila euro per ogni punto vendita ed offerta minima di 100 diritti, 2.800 sale giochi, con base d’asta di 30mila euro ed offerta minima di 100 diritti e 50 diritti per poter offrire gioco a distanza, con base d’asta di 2 milioni di euro per ogni diritto. E’ quanto prevede l’articolo 87 della bozza di Legge di Bilancio 2020 che Agimeg ha potuto visionare. Le concessioni avranno durata di 9 anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50% della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. Previsto anche un incremento del prelievo sulle vincite. Per le vincite oltre i 500 euro per vlt, SuperEnalotto, Gratta e Vinci, lotterie nazionali e WinForLife il prelievo sarà, a partire dal 1° aprile 2020, del 15%.

Ecco il testo integrale della bozza della Legge di Bilancio, riguardante le disposizioni sui giochi:

Titolo V
Ulteriori disposizioni in materia di entrate
Art. 87
(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)
1. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un offerta minima di 10.000 diritti;
b) 58.000 diritti (per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti;
d) 2.800 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti;
e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.
2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
3. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.

Art. 88

(Incremento del prelievo sulle vincite)
1. A decorrere dal 1 aprile 2020 il prelievo sulle vincite previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera a) e 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.
44, è fissato al 15 per cento.
2. All’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale di cui al comma 1, alla lettera a) le parole “90 per cento” sono sostituite dalle parole “95 per cento”, conseguentemente, alla lettera b) le parole “10 per cento” sono sostituite dalle parole “5 per cento”.

lp/AGIMEG