Legge Bilancio, Corte dei Conti: “Limitare lotteria degli scontrini alle sole transazioni elettroniche rischia di ridurre gli effetti incentivanti”

“Le difficoltà riconducibili all’emergenza sanitaria ancora in atto limitano significativamente la leggibilità del quadro entro cui si iscrive la manovra per il prossimo triennio. In essa convivono le esigenze poste dal sostegno da assicurare ai settori produttivi e ai cittadini colpiti dalla crisi con quelle, egualmente importanti, di consentire la definizione di un ambiente favorevole ad un recupero di adeguati livelli di crescita”. E’ quanto si legge nella “Memoria sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (A.C. 2790)” presentata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera dei deputati e Senato della Repubblica.
Giudizio positivo per “la scelta di dare continuità alle misure di sostegno alla liquidità delle imprese, attraverso il sistema delle garanzie pubbliche, evitando il rischio di una loro traumatica interruzione” con il monito di procedere ad “un attento monitoraggio del trend di escussione delle garanzie, alla luce del crescente livello di indebitamento delle imprese, nonché dell’andamento del fenomeno dei non performing loan”.
Per la Corte “ogni impegno va indirizzato a cercare una inversione nel ritmo di crescita economica senza caricare i già fragili conti pubblici di rischi ulteriori, il tutto nella consapevolezza che è solo da un profondo irrobustimento del settore produttivo, e dunque dei bilanci del settore privato, che potranno scaturire nei prossimi anni le condizioni per un durevole riequilibrio macro-finanziario”.

In tema di giochi, nella memoria si legge che “l’articolo 205 prevede disposizioni in materia di giochi. La norma dispone che il termine entro il quale occorre procedere alla gara per l’attribuzione delle nuove concessioni Bingo, già differito al 31 marzo 2021 dall’art. 69, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020, è ulteriormente posticipato di 24 mesi. Ciò per consentire agli attuali concessionari di recuperare i livelli economico-finanziari precedenti la pandemia e, quindi, poter sostenere gli impegni richiesti dalla partecipazione alla nuova gara. Gli attuali concessionari che non hanno versato i canoni mensili dovuti per il 2020, possono provvedervi mediante pagamento in 18 rate mensili a decorrere da mese di luglio 2021. Gli stessi possono assolvere al pagamento dei canoni dovuti per i primi sei mesi del 2020 mediante versamenti mensili di importo non inferiore a 2.800; la differenza è rateizzata con 10 versamenti mensili a decorrere dal mese di luglio 2021”.

“Con l’articolo 194 vengono modificate le disposizioni in materia di lotteria dei corrispettivi e di cashback. In particolare, la norma limita la portata della lotteria dei corrispettivi alle sole transazioni pagate in forma elettronica. La modifica, pur indirizzata a favorire l’utilizzo di metodi di pagamento “tracciato”, non sembra scevra da inconvenienti, considerato l’ormai imminente entrata a regime dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (1° gennaio 2021) e le finalità originarie della lotteria, finalizzata a stimolare la richiesta della certificazione fiscale da parte del consumatore finale, analogamente a quanto è avvenuto con positivi risultati in altri Paesi. Limitare la lotteria alle sole transazioni elettroniche, seppur con l’intento di incrementare la tracciabilità dei pagamenti e spingere l’esercente a dichiarare i propri corrispettivi, potrebbe essere prematuro a ridosso della fase di avvio e rischierebbe di ridurre i possibili effetti incentivanti soprattutto sulle transazioni di minore importo. Peraltro, stante l’attuale limitata integrazione dei registratori telematici con i POS in dotazione agli operatori, è probabile che il flusso dei dati che alimenterà la banca dati lotteria per le estrazioni perverrà solo dai registratori telematici (e dalla procedura web attivata a beneficio di coloro che non hanno necessità di registratore telematico) con conseguente frequente disallineamento dei dati e perdita del beneficio per il consumatore”. cr/AGIMEG