In Gazzetta Ufficiale il dlgs sui diritti dei consumatori, ma non si applica ai giochi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo  21 febbraio 2014, n. 21  sui diritti dei consumatori. Il testo dà attuazione della direttiva 2011/83/UE; modifica le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. IL decreto legislativo si applica a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, e prevede che  il consumatore sia “esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta”. Il decreto disciplina inoltre aspetti come l’obbligo d’informazione, i requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il diritto di recesso. Sono escluse dalla disciplina del decreto alcune tipologie di contratto, tra cui quelle “di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casino’ e le scommesse”. A gennaio scorso, quando il testo è stato esaminato in Parlamento, il Senato espresse l’auspicio che la tutela dei consumatori nel settore giochi venga disciplinata “in maniera ancor più rigorosa” e raccomandò “una ricognizione della normativa interna applicabile ai giochi d’azzardo, al fine di conformarne le regole alla protezione della salute umana e dei consumatori, che devono essere i principi guida primari nell’adozione sia di raccomandazioni a livello di UE che di provvedimenti legislativi a livello nazionale, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013, sul gioco d’azzardo online nel mercato interno”. rg/AGIMEG