Green Pass lavoratori, Guarini (Fisascat Cisl): “Occorre dare delle risposte chiare e precise in termini di regole che devono valere per tutti senza esclusioni di sorta”

Rendere i luoghi di lavoro più sicuri e accelerare sulla campagna vaccinale nel tentativo di contrastare l’avanzata delle varianti del Covid-19. Sono questi gli obiettivi del Governo che, in un’ottica universalistica, prima in Cabina di Regia e poi all’unanimità in Consiglio dei Ministri, ha varato le nuove norme sull’estensione dell’obbligo al green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati e delle libere professioni.

Dal 15 ottobre, data di entrata in vigore del provvedimento, la certificazione verde sarà dunque obbligatoria per gli oltre 23milioni di lavoratori attivi in Italia, nella Pubblica Amministrazione, delle aziende private, ma anche lavoratori autonomi, compresi tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche con contratti esterni.

Fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo di “possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19”, con esclusione dei “soggetti esenti dalla campagna vaccinale rilasciata sulla base di idonea certificazione medica”.

Entro il 15 ottobre i datori di lavoro sono tenuti a definire “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo che tali controlli siano effettuati al momento dell’acceso ai luoghi di lavoro”.

I lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde “sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro” salvo il richiamo alle “conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

Il lavoratore che viola l’obbligo rischia la sanzione da 600 euro a 1.500 euro. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il green pass si ottiene dopo la prima dose di vaccino oppure sottoponendosi ad un tampone molecolare con validità 72 ore o antigenico con validità 48 ore. Il nuovo decreto chiarisce la durata della certificazione verde in caso di contagio: se il lavoratore contrae il Covid dopo la seconda dose del vaccino il contagio equivale alla “somministrazione della terza dose e il green pass è valido 12 mesi”.

Se si viene contagiati oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino il green pass è rilasciato e “ha validità 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”. Per chi ha contratto il virus e dopo la malattia fa la prima dose di vaccino può ottenere subito il rilascio della certificazione verde.

Il Dl definisce anche le misure urgenti per la somministrazione dei test antigenici rapidi disponendo che le farmacie sono tenute ad assicurare prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni, 15 euro per gli over 18 e pari a zero per chi, per motivi di salute, non può fare il vaccino.

Il Dl definisce le disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

«Il ricorso all’obbligo del green pass che il Governo ha disposto si presenta attualmente come la soluzione più equilibrata e che tiene conto anche delle diverse sensibilità in ordine alla vaccinazione. Esibire la certificazione verde non introduce delle differenze di trattamento tra i soggetti che si sono volontariamente sottoposti alla vaccinazione e coloro i quali non l’hanno ancora fatto».

Così il segretario generale della Fisascat Cisl Davide Guarini ha commentato l’introduzione delle nuove norme sull’estensione del Green Pass per tutti i lavoratori del comparto pubblico e privato. Per il sindacalista «nell’ambito dei Comitati Aziendali anti Covid-19 vi sono da puntualizzare i nuovi termini con i quali questa nuova fase della generalizzazione dell’obbligo al green pass dovrà misurarsi».

«La Fisascat Cisl – ha precisato – ritiene che anche questa ulteriore stretta da un punto di vista normativo vada accompagnata da tutte le misure attualmente osservate negli ambiti lavorativi». «In questo senso l’introduzione dell’obbligo al green pass non può preludere all’abbandono di tutte le altre misure come l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale, impiego delle barriere in plexiglass, di disinfettanti e di ogni altra soluzione stabilita a livello di singolo luogo di lavoro» ha aggiunto Guarini sottolineando che «non bisogna abbassare la guardia soprattutto in relazione alla fatidica data del 15 ottobre, termine temporale dal quale, per effetto della riapertura delle scuole e per il maggiore afflusso di utenza sui mezzi pubblici, qualche epidemiologo prevede un rialzo della curva pandemica».

«Per quanto attiene ai lavoratori – ha poi evidenziato il sindacalista – è indubbio che occorre dare delle risposte chiare e precise in termini di regole che devono valere per tutti senza esclusioni di sorta». Per il sindacalista inoltre «è positiva la previsione normativa sull’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per i cittadini con disabilità o in condizioni di fragilità ma è comunque necessario calmierare ulteriormente l’onere che ricade sui lavoratori e sui cittadini».

«Altrettanto essenziale – ha chiosato il sindacalista – è il ripristino della copertura economica come per la malattia per i giorni di quarantena a cui i lavoratori possono essere sottoposti, l’accesso allo smart working per i lavoratori che possono svolgere in modalità agile la propria prestazione o l’attribuzione ad altre funzioni ad altre attività nell’ambito dell’organizzazione aziendale che limitino il contatto con utenti e clientela, unitamente al ricorso a tutte le altre misure volte a contrastare l’avanzata del Covid-19 e delle sue varianti che hanno permesso in tutti i luoghi di lavoro di garantire standard apprezzabili in termini di prevenzione».

Guarini ha espresso perplessità sul tema degli effetti disciplinari applicati ai lavoratori sprovvisti di green pass. «Dal dispositivo – ha dichiarato – non uscirebbe in maniera chiara ed esplicita la non licenziabilità del lavoratore sprovvisto di green pass per via del rinvio alle discipline contrattuali di settore».

«Sarebbe invece auspicabile – ha evidenziato – che nel Decreto si riportasse in maniera chiara ed univoca che il mancato possesso della certificazione verde, salvo la sospensione dal lavoro, non possa in alcun caso rappresentare un motivo per effettuare un licenziamento».

Per il sindacalista «occorre evitare battaglie ideologiche che qualcuno potrebbe strumentalmente alimentare in ordine alla licenziabilità o al demansionamento di lavoratori sprovvisti di green pass in una contingenza storica tanto delicata». «Sarebbe oltremodo ingiustificato – ha concluso – che alcune regole importanti divenissero delle scorciatoie per sbarazzarsi di qualche dipendente». cdn/AGIMEG