Green Pass, ecco la BOZZA del NUOVO DECRETO. Certificazione verde obbligatoria anche per le attività private tra cui SALE GIOCHI

Il nuovo decreto sull’estensione del Green Pass a tutti i lavoratori, del pubblico e del comparto privato, è composto da 8 articoli ed è approdato al tavolo del Consiglio dei Ministri, in corso a Palazzo Chigi. Il provvedimento entrerà in vigore il 15 ottobre e sarà valido, stando alla bozza, fino a fine anno. Nella bozza viene specificato che l’obbligatorietà della certificazione verde sarà per tutte le attività private quindi, come appreso da Agimeg da fonti del mercato, si dovrebbe applicare anche a sale giochi, sale scommesse e sale bingo e anche agli uffici tecnici e amministrativi degli operatori del gioco pubblico.

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”. E’ quanto si legge nella bozza del decreto all’esame del Cdm, secondo quanto riporta Adnkronos. “La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni”.

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19″. Si legge nell’art. 2 della bozza del dl all’esame del Cdm.

Per il settore privato si applicano le stesse norme previste per la pubblica amministrazione, compreso il fatto che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” e che non si applica l’obbligo di green pass “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

“Le disposizioni di cui al comma 1” ovvero l’obbligo di green pass “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

“I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” sull’obbligo di green pass e definiscono “entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.

“L’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza green pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.

“Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni” della legge che prevede l’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro “entro il 15 ottobre 2021”.

Sospesi da lavoro e senza retribuzione i lavoratori che, a partire dal 15 ottobre, si presenteranno sul posto di lavoro sprovvisti di green pass. Il dipendente ‘no passaporto vaccinale’ “è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza – si legge nella bozza sul tavolo del Cdm – il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico dovra’ esprime un parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attivita’ culturali, sportive, sociali e ricreative.

L’obbligo di esibire il green pass varrà dal 15 ottobre anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari. Lo prevede la bozza del decreto approvato dal Cdm nel quale si afferma che le disposizioni non valgono invece per “avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo”. L’accesso senza il pass, dice ancora il decreto rappresenta un “illecito disciplinare” e come tale sarà sanzionato.

Per il periodo di sospensione, recita un altro articolo contenuto nella bozza, i lavoratori senza green pass sono “considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. In sintesi, nessun licenziamento.

Non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass ma lo si otterrà subito dopo la prima somministrazione.

Nessun accenno o riferimento allo smart working nella bozza del decreto sull’estensione del green pass a tutti i posti di lavoro arrivata sul tavolo del Cdm. La questione oggi è stata affrontata in cabina di regia, non è escluso che delle misure ad hoc arrivino a Consiglio dei ministri in corso.
sb/AGIMEG