Giochi, Stabilità: Sen. Zizza (FI), “Governo ritocchi il prelievo sui giochi, valutando i riflessi sul consumo”

“Nell’ambito e nei termini temporali previsti per il riordino della disciplina dei giochi pubblici, in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23 ed in particolare di quanto previsto al comma 2, lettera d), del predetto articolo, il Governo provvede al riequilibrio del prelievo fiscale sui differenti giochi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuno e degli effetti delle modifiche apportate sul consumo di gioco”. E’ quanto chiede con un emendamento alla Legge di Stabilità il senatore Vittorio Zizza (FI-PdL), che nella relazione tecnica alla proposta di modifica spiega come le norme sul prelievo sui giochi siano il frutto della “stratificazione di molteplici interventi non organici, succedutisi negli ultimi quindici anni”. E aggiunge, “La garanzia del regolare afflusso del prelievo erariale sui singoli giochi richiede puntuali analisi dinamiche: sugli effetti delle modifiche delle aliquote, in relazione alle conseguenze sulla propensione al consumo di gioco per ciascuno dei diversi giochi pubblici; sugli adempimenti tecnici ai quali sono tenuti gli operatori per assicurare l’adeguamento delle tecnologie di gioco , anche nel rispetto delle disposizioni in materia dell’Unione europea. Tali elementi, in ragione della loro complessità, possono essere organicamente e sistematicamente garantiti in modo più efficace con la predisposizione delle norme in materia nell’ambito della già vigente delega parlamentare al Governo per il riordino della disciplina dei giochi con vincita in denaro”. Zizza ricorca che vi è una stretta correlazione tra prelievo e payout, “la cui eventuale incoerenza può alterare l’equilibrio del consumo di gioco tra i differenti prodotti”. Inoltre puntualizza che in alcuni casi per variare le percentuali di prelievo è necessario modificare i sistemi di gioco: “occorre evitare che gli operatori siano costretti ad apportare le variazioni individuate dai provvedimenti introdotti dalle disposizioni delegate in momenti temporali differenti (secondo le procedure dell’Unione europea in materia), con aggravio non giustificato di costi ed elevato rischio di contenziosi”. lp/AGIMEG