Giochi, Sbordoni (avv.): “Gara Superenalotto, difficile fare previsioni su rispetto tempistiche”

“Nella seduta di mercoledì 7 dicembre u.s. il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 2611, sul ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019′.
Nessuna sorpresa dell’ultima ora riguardo le norme sui giochi: restano quindi la gara per il SuperEnalotto e la lotteria dello scontrino. Riguardo l’emanando bando, “per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”[1], la gestione di tali attività sarà affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie.
La procedura verrà indetta alle seguenti condizioni, definite come essenziali: “a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro; c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario; d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso; e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;[2] f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa; g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica”.
E’ difficile fare previsioni e comprendere se effettivamente le tempistiche del bando di gara verranno rispettate, visto e considerato che ad oggi si è ancora in attesa dei bandi per l’affidamento in concessione del bingo, delle scommesse terrestri e di parte delle concessioni on line. La vera novità della Stabilità del 2017 è comunque la c.d. LOTTERIA DELLO SCONTRINO, che secondo le intenzioni del Legislatore dovrebbe combattere l’evasione fiscale. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
I consumatori/contribuenti, che intenderanno partecipare all’estrazione, dovranno comunicare al momento dell’acquisto il proprio codice fiscale all’esercente, che dovrà trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati della singola transazione. Il venditore o l’esercente dovrà aver optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, prevista da uno dei decreti attuativi della delega fiscale (Dlgs 127/2015). La partecipazione all’estrazione a sorte (id est LOTTERIA DELLO SCONTRINO) è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi verrà aumentata del 20 percento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
Un’esperienza non nuova in altri Paesi stranieri. La relazione tecnica, allegata all’allora Ddl di bilancio, pone rilievo sull’esperienza portoghese dove tale iniziativa è stata adottata fin dal 2014. Nel primo anno di applicazione in Portogallo si è osservato un incremento del gettito dichiarato dell’8,7 per cento. In Italia, secondo i tecnici dell’esecutivo dimissionario, si deve tener conto del totale degli scambi al consumo finale (le cosiddette operazioni B2C) che valgono complessivamente quasi 68 miliardi di euro. Una cifra da cui vanno sottratti all’incirca 24 miliardi relativi alle transazioni sia con supermercati e ipermercati sia con utilities, perché l’eventuale introduzione della lotteria non comporterebbe alcuna modifica dei comportamenti visto che gli scontrini vengono già emessi. Si arriva così a 43,7 miliardi, ma ammettendo che nel primo anno di applicazione vi sia un’adesione del 5%, il dato si riduce a 2,2 miliardi. Per ipotesi se il tasso di incremento della compliance fiscale fosse in linea con quello del 3,5% del Portogallo, l’emersione italiana si attesterebbe a 77 milioni di euro. Non tanto, ma sempre comunque qualcosa per combattere il male dell’evasione, che assieme al male del cattivo uso del gettito erariale, contribuisce ad impoverire il nostro Stato. lp/AGIMEG