Giochi, Regione Abruzzo: Consiglio Regionale approva Testo unificato sulle dipendenze patologiche, distanziometro a 300 metri per attività con Slot e Vlt, escluse le sale scommesse. Ecco il TESTO INTEGRALE APPROVATO

Distanziometro a 300 metri dai luoghi sensibili, ad esclusione degli esercizi che raccolgono scommesse, limiti orari per il funzionamento degli apparecchi, riduzione Irap per gli esercizi che decidono spontaneamente di dismettere le slot e sanzioni per coloro che violano i nuovi regolamenti. Sono alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unificato dell’Abruzzo “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche e modifica alla l.r. 15/2020”, comprendente anche il gioco d’azzardo, approvato in via definitiva in Consiglio Regionale, dopo aver avuto il disco verde dalla Commissione Bilancio e Sanità.
Questa nuova legge dà seguito alla vecchia legge regionale, mai applicata, e ne amplia il raggio d’azione. Il Testo prevede infatti che il distanziometro di 300 metri sia valido non solamente per le attività che hanno al loro interno le Slot, ma anche per le sale Vlt. In entrambi i casi per operare servirà l’autorizzazione del Sindaco. La nuova legge non si applica invece alle sale scommesse, che dunque potranno continuare a raccogliere gioco anche sotto la distanza minima dei 300 metri. Il Testo approvato in Consiglio è la sintesi di una discussione che ha portato anche alla presentazione di emendamenti, alcuni bocciati, altri recepiti nel Testo definitivo, come quello che ha eliminato i bancomat come luoghi sensibili. Si è infatti ritenuto inutile considerarli luoghi sensibili, in quanto ogni attività commerciale ha al proprio interno un Pos che consente il pagamento.

“La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, detta norme per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche”, si legge nel Testo Unificato, che dedica il Titolo II al disturbo da gioco d’azzardo.

In particolare, l’articolo 10 (Esercizio del gioco lecito) sottolinea che “l’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente. Le nuove autorizzazioni all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili per i quali non può essere rilasciata l’autorizzazione (…). I comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale (…). È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici”.

L’articolo 11 (Obblighi degli esercenti e dei gestori) prevede per “gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito sono tenuti ad esporre in maniera visibile e accessibile al pubblico, all’ingresso e all’interno dei locali, nonché su ogni apparecchio per il gioco, materiale informativo al fine di: evidenziare i rischi connessi al disturbo da gioco e i relativi danni; segnalare la presenza sul territorio dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.); diffondere un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile”.

L’articolo 12 definisce le Disposizioni sanzionatorie: “La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta, altresì, la sospensione dell’esercizio da dieci a sessanta giorni”.

L’Art. 13 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive) definisce invece gli sgravi fiscali per le attività commerciali che “provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo ‘No Slot-Regione Abruzzo'”.

Chiudono la sezione dedicata al gioco gli Art. 14 (Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito) e l’Art. 15 (Vigilanza e controlli).

IL TESTO INTEGRALE APPROVATO

Testo Unificato

cr/AGIMEG