Giochi, presentato emendamento Pd a Dl Fiscale: riduzione slot e recupero coattivo 500 milioni

Un emendamento al Dl Fiscale per introdurre alcuni correttivi alle norme sui giochi e risolvere le criticità emerse nel corso degli ultimi mesi a causa della mancata attuazione delle norme introdotte sul settore con la precedente legge di Stabilità. Lo hanno depositato in commissione Finanze alcuni deputati del Pd. Nel dettaglio, la proposta prevede la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi alle slot, attuata “secondo le seguenti modalità: alla data del 30 giugno 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio di tali apparecchi non può essere superiore a 345.000; alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono entro il 30 giugno 2017 alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 30 settembre 2016 e alla riduzione sino al numero di 265.000, entro la data indicata, in proporzione al numero dei nulla osta ad essi riferibili alla predetta data del 30 settembre”. Qualora alle date indicate il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d’ufficio alla eliminazione dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. Confermato anche l’obbligo di una superficie minima per gli esercizi che installano le slot: “a decorrere dal 1* luglio 2017, gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), citato del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza possono essere collocati o detenuti esclusivamente in bar con area di somministrazione non inferiore a 40 metri quadrati, rivendite di generi di monopolio con superficie accessibile al pubblico non inferiore a 30 metri quadrati, sale destinate all’attività di gioco con apparecchi di cui ai commi 6, lettera a) e 7 del citato articolo 110, e sale specialistiche destinate all’attività di gioco in possesso della licenza di polizia prevista dall’articolo 88 del citato regio decreto n. 773 del 1931, nelle quali è precluso l’accesso ai minori di età. In caso di violazione delle norme di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa prevista dal predetto articolo 110, comma 9, lettera f-bis)”. Con la proposta slitta al 1* gennaio 2018 l’introduzione sul mercato dei nuovi apparecchi da gioco: “nell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di sostituire le parole ‘1* gennaio 2017’ (data prevista per l’introduzione delle AWP da remoto) con le seguenti: ‘1* gennaio 2018’. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 922, della stessa legge n. 208 del 2015 ovvero sulle caratteristiche tecniche degli apparecchi”. Quanto al recupero coattivo di somme non versate relative all’addizionale di 500 milioni al prelievo erariale sugli apparecchi da gioco, la proposta prevede che “ai fini del recupero delle residue somme di cui all’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato dall’articolo 1, comma 921 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancora dovute dai soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i concessionari della rete telematica si avvalgono del testo unico delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con il Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639. Il concessionario, dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva l’ingiunzione di cui all’articolo 2, primo comma, del citato testo unico n. 639 del 1910, può procedere all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, in alternativa alla procedura esecutiva di cui allo stesso testo unico. A partire dal 1* gennaio 2017 è precluso il rilascio, a qualunque titolo, di nulla osta di esercizio relativi ai predetti apparecchi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai soggetti segnalati in base alle disposizioni della lettera a) dello stesso comma”. L’emendamento si propone anche di risolvere un’altra criticità emersa relativamente alle disposizioni previste per il nuovo bando di gara sulle scommesse, si intende infatti sopprimere “al comma 932, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande»”. La proposta emendativa dovrà ora passare al vaglio delle commissioni competenti. lp/AGIMEG