Giochi, ecco l’elenco completo degli emendamenti riguardanti i giochi all’interno della manovra, in discussione dalla prossima settimana in Commissione Bilancio

Aumento del Preu per slot e vlt, divieto totale di pubblicità sui giochi e riduzione dell’aggio per i concessionari. Sono queste le principali proposte presentate negli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio della Camera riguardanti la cosiddetta “manovrina” e che verranno discussi dalla prossima Settimana. Ecco l’elenco completo degli emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l’aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Palese.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l’aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Laffranco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 27 per cento. Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento. Guidesi, Saltamartini, Busin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento. Conseguentemente: al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento; dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l’anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Palese

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento. Conseguentemente: al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento; dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l’anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Laffranco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento. Conseguentemente: al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento; dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l’anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Pelillo, Bernardo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Sanga.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 18,3 per cento. A decorrere dalla stessa data la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento. Conseguentemente: al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,8 per cento; al comma 2, sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: dieci per cento; al comma 3, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017; al comma 4, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017. Tancredi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento. *6. 1. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D’Incà, Caso, Brugnerotto. Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: 4-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle. 4-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all’attuazione del comma 5, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 5. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D’Incà, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: 4-bis. L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4-ter. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici. 4-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all’impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 4-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico. 4-sexies. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito. 4-septies. L’orario in cui è consentito il gioco d’azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio. 4-opties. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater comporta la revoca dell’autorizzazione comunale e l’inabilitazione all’esercizio delle attività di gioco d’azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies determina la sospensione dell’autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell’autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l’autorizzazione è revocata. Marcon, Paglia, Pastorino, Brignone, Costantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 922, le parole: « è precluso il rilascio di nulla osta per » sono sostituite dalle seguenti: « è prevista la riduzione degli »; b) al comma 923, primo periodo, le parole: « 20 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 50 mila » e al secondo periodo le parole: « euro 50 mila ad euro 100 mila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 mila ad euro 200 mila e con l’interdizione all’esercizio di attività d’impresa. »; c) i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: « 938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. »; conseguentemente al comma 940 le parole: « di cui ai commi 938 e 939 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 940 »; d) al comma 939, primo periodo, la parola: « generaliste » è soppressa; la parola: « 22.00 » è sostituita dalla seguente: « 24.00 » e l’ultimo periodo è soppresso; e) al comma 942, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: « stipula convenzioni » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro »; f) al comma 943, primo periodo, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2018 » e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: « Al fine di impedire l’accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria. ». Paglia, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Brignone, Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l’introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d’azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d’azzardo per un periodo di almeno cinque anni. Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D’Incà, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il comma 27 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato. Abrignani, Galati, Zanetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 500 milioni di euro annui, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Rampelli, Rizzetto, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga » sono aggiunte, infine, le seguenti: « ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ». Marco Di Maio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015 n. 208: a) ciascun concessionario acquisisce i nulla osta, di durata pari a quella residua della concessione, per gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, in numero massimo pari al 65 per cento di quelli detenuti al 31 dicembre 2016 versando euro 700,00 per ciascun nulla osta in tre rate annuali di pari importo, entro il 31 dicembre 2017, il 31 dicembre del 2018 ed il 31 dicembre del 2019; b) la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata da ciascun concessionario riducendo il numero di apparecchi, rispetto a quelli detenuti al 31 dicembre 2016, del 15 per cento entro il 31 dicembre 2017 e del 35 per cento entro il 30 giugno 2018. A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono essere installati in punti vendita diversi da bar e rivendite di generi di monopolio la cui attività principale sia diversa da quella dei gioco. Qualora il concessionario non effettui la riduzione nei tempi e secondo le modalità indicate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato avvia il processo di decadenza dalla concessione entro 30 giorni. Boccadutri

Al comma 4, sostituire le parole: e per quello successivo con le seguenti: e per i nove periodi d’imposta successivi. Conseguentemente, all’articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

19. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all’8 per cento dell’ammontare delle somme giocate. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l’allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto. Airaudo, Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino, Fassina

lp/AGIMEG