Giochi, Delega Fiscale: la licenza di pubblica sicurezza sarà necessaria per chiunque commercializzi giochi. Stretta su slot e vlt. Le novità dell’ultima stesura

La licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 Tulps sarà necessaria non solo per commercializzare scommesse, ma anche per “ogni altro gioco pubblico con vincita in denaro soggetto a riserva dello Stato”. Sarà necessario ottenere la licenza anche per svolgere ” l’attività di produzione, importazione, distribuzione, nonché di gestione, anche indiretta, di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7.” E’ quanto prevede l’ultima bozza di decreto delegato sui giochi – previsto dalla Delega Fiscale – su cui è al momento al lavoro il Ministero dell’Economia. I soggetti che gestiscono apparecchi da intrattenimento, invece, non dovranno più richiedere la licenza ex. art 86 Tulps, il decreto delegato infatti prevede che vengano soppresse le parole “né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti” dalla norma. rg/AGIMEG

 

Giochi, Delega Fiscale: stretta su slot e vlt, Aams ne autorizzerà produzione e importazione, e verificherà i sistemi anti manomissione

 

Stretta sulla produzione, l’importazione e l’istallazione di slot e vlt. Secondo l’ultima versione del decreto delegato sui giochi previsto dalla Delega Fiscale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sarà chiamata a autorizzare la produzione, l’importazione e la gestione degli apparecchi sia con vincita in denaro, sia senza, sulla base di regole tecniche definite d’intesa con il Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. Inoltre, “Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, l’Agenzia organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi”.

I Monopoli dovranno anche testare le nuove macchine immesse sul mercato, par appurare in particolare che non possano essere manomesse, e gli apparecchi dovranno essere in grado di segnalare gli eventuali tentativi di alterazione: “Gli importatori e i produttori degli apparecchi” prevede il testo, “presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare alla Agenzia per la verifica tecnica della loro conformità alle rispettive prescrizioni e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione”.

Novità anche sul rilascio del nulla osta, il documento che accompagna ogni singola slot: i Monopoli lo rilasceranno “oltre che ai produttori e agli importatori degli apparecchi, ai proprietari di tali apparecchi, che rispondono, sotto la loro esclusiva responsabilità, della loro gestione. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi, in occasione di ogni loro ulteriore cessione”.

I proprietari degli apparecchi prodotti o importati, dopo la data di entrata in vigore del decreto, richiederanno il nulla osta, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell’importatore ad essi relativo.

Nel caso delle newslot, i nulla osta decadranno automaticamente quando le macchine – perché in manutenzione o collocate in magazzino – risulteranno non collegate alla rete di controllo Sogei, per un periodo di 90 giorni anche non continuativi.

Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare, su proposta dell’Agenzia, sono stabilite le condizioni perché gli atti di certificazione degli organismi di certificazione, qualora questi ultimi siano previamente riconosciuti dall’unico organismo di accreditamento, risultino validi e facciano pubblica fede nei confronti della generalità, senza necessità di altri riscontri da parte dell’Agenzia, in ordine alla rispondenza di quanto dagli stessi certificato agli standard giuridici e tecnologici, nonché alle regole tecniche vigenti in ordine ale Awp, le Vlt e gli apparecchi senza vincita in denaro. rg/AGIMEG
Giochi, Delega Fiscale: nasce il registro per i proprietari delle slot, ma dovranno averne almeno 200

 

Un registro specifico per i proprietari degli apparecchi da intrattenimento . E’ una delle disposizioni contenute nella bozza del decreto delegato sui giochi su cui stanno lavorando Agenzia delle Dogane e Mef. “L’iscrizione riporta i dati identificativi, inclusi quelli anagrafici e di relativa residenza, della persona”. “In caso di persona diversa da un concessionario, l’iscrizione riporta altresì il numero della concessione in relazione alla quale operano gli apparecchi di proprietà della persona iscritta”. “Nel registro sono inoltre iscritte, in corrispondenza dei proprietari di apparecchi, le persone che, nell’interesse, per conto e sotto la responsabilità dei relativi proprietari, nonchè sulla base di appositi contratti stipulati con i proprietari, effettuano una qualunque operazione di custodia, manutenzione, raccolta dei ricavi ovvero gestione degli apparecchi per il gioco”. “L’iscrizione presuppone il versamento alla Agenzia della somma di euro 150,00. La persistenza dell’iscrizione implica il versamento annuo alla Agenzia, anche per frazione di anno, della somma di euro 150,00. Sono fatti salvi i versamenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano effettuati dalle persone iscritte nel registro esistente anteriormente alla predetta data e che hanno i requisiti per essere iscritti altresì nel registro di cui al presente articolo.

“Requisito essenziale per l’iscrizione nel registro è che ciascuna delle persone di cui al comma 1, primo periodo, sia proprietaria di non meno di duecento apparecchi per il gioco ( tipo Awp) nonché in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del Tulps. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Agenzia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati gli ulteriori requisiti, di solidità organizzativa e patrimoniale, nonché, ove necessario, di moralità e di affidabilità, che occorrono per l’iscrizione nel registro. Con lo stesso regolamento sono stabilite le cause di cancellazione dal registro ovvero di decadenza dalla iscrizione nello stesso, nonché ogni eventuale disposizione di attuazione del presente articolo. rg/AGIMEG