Giochi, Commissioni Senato avviano esame decreto antiriciclaggio. Tutte le norme sui giochi

Senato, le Commissioni Giustizia e Finanze hanno iniziato ieri l’esame del  decreto legislativo – che attua la direttiva UE 2015/849 – per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. A inizio seduta, il presidente della commissione Giusitizia, Nico d’Ascola, ha chiesto ai sottosegretario per l’economia PierPaolo Baretta e a quello per la giustizia Federica Chiavaroli di poter formulare il parere dopo il termine previsto del 6 aprile, in considerazione dell’elevato numero delle audizioni da svolgere. Baretta ha acconsentito alla richiesta, spiegando che per il Governo non vi sono problemi ad attendere fino al 18 aprile.

La relatrice Lucrezia Ricchiuti (Articolo 1 – Movimento democratico e progressista) ha quindi illustrato il contenuto del provvedimento. In tema di giochi ha spiegato che l’articolo 4 del testo sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo 2l novembre 2007, n. 231. Le nuove norme derivano da analisi effettuate, in particolare dal Comitato di sicurezza, dalle quali emergono notevoli criticità sotto il profilo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore dei giochi, in particolar modo per quanto riguarda il gioco online e le videolottery.
L’articolo 52 prevede l’obbligo per i concessionari di gioco di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati. In particolare, devono adottare procedure e sistemi di controllo in grado di garantire la verifica che i distributori e gli esercenti siano in possesso, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali e che adottino gli standard e i presidi antiriciclaggio stabiliti dai concessionari. Le procedure e i sistemi di controllo devono essere in grado i monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le possibile anomalie e i comportamenti che favoriscano ovvero non riducano il rischio di irregolarità.
Per quanto riguarda le VLT , devono essere monitorate le singole operazioni riferire ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana e i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli imporli erogati rispetto a quelli puntati.
Per il gioco online devono essere monitorati i conti di gioco sospesi e con movimentazioni rilevanti e quelli caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori. Devono essere inoltre monitorati la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica e le anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.

Per quanto riguarda i rapporti con i partner commerciali, invece, i concessionari devono adottare meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale nei casi in cui gli esercenti perdano i requisiti reputazionali ovvero non osservino gli standard e i presidi antiriciclaggio previsti dai concessionari.
Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario è subordinato all’adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli appena descritti. Il controllo sulla verifica dell’osservanza
degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari è attribuito all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale inoltre emana linee guida ad ausilio dei concessionari e adotta ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza.
L’articolo 53 introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela. Per il gioco onlie questa identioficazione avviene attraverso il conto di gioco che potrà essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Gli operatori dovranno conservare le informazioni per un periodo di dieci anni. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà verificare la veridicità dei dati contenuti nei documenti presentati per l’apertura dei
conti anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.
Gli esercenti che costituiscono la rete fisica dovranno invece identificare ogni cliente che richiede o effettua operazioni di gioco per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’identificazione del cliente
deve avvenire indipendentemente dall’importo dell’operazione effettuata.
Per le VLT, si prevede che i distributori e gli esercenti, le verifiche devono essere effettuate ogni volta che il ticket stampato dalla macchina abbia un importo di almeno 500 euro.

I gestori di case da gioco devono effettuare le verifiche sull’identità del cliente qualora le transazioni effettuate per l’acquisto o cambio di gettoni (o di altri mezzi di gioco) o le vincite riscosse abbiano un valore di almeno 2mila euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’identificazione del cliente deve avvenire quale che sia l’importo dell’operazione effettuata. Anche in questo caso, i dati raccolti dovranno essere conservati per 10 anni. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all’ingresso della casa da gioco.

La Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, poi, entro il 30 marzo di ogni anni, devono fornire al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione analitica sulle attività svolte per prevenire e accertare le violazioni del decreto. rg/AGIMEG