Giochi: aumento del Preu e diminuzione delle vincite o delle spese di gestione, tra le proposte presentate negli emendamenti alla Stabilità

Disporre un incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, per garantire maggiori entrate per gli anni 2014 e 2015. E’ l’obiettivo principale degli emendamenti alla Legge di Stabilità 2015, depositati alla Commissione Bilancio della Camera e che verranno esaminati nei prossimi giorni. Negli emendamenti si va da maggiori entrate non inferiori a “400 milioni di euro per l’anno 2014”, disposte attraverso l’incremento dell’1% del prelievo erariale unico su Newslot e Vlt, passando per la modifica del Preu, “nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall’anno 2015 non inferiore a 800 milioni di euro”, arrivando ad “un ulteriore 2 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d’azzardo”. Ecco i testi degli emendamenti alla Stabilità 2015 riguardanti l’aumento del Preu:

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per Sa modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell’ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l’anno 2014. Nell’ambito di tali misure può essere disposto l’incremento – entro il limite dell’1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b)773. , del regio decreto 18 giugno 1931, n.

 

Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Ministero dell’economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall’anno 2015 non inferiore a 800 milioni di euro.

 

2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011) pubblicato nella 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 773, e successive modificazioni, e dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 189, sono destinate, in forma aggiuntiva, le risorse derivanti dall’i per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. Al fine del finanziamento dell’aggiornamento (lei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. Gazzetta Ufficiale 266, e successive modificazioni, la riduzione dell’1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi (l’azzardo e la destinazione di una quota pari all’1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d’azzardo. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l’1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d’azzardo Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all’Erario. Ai fini dell’attuazione presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono disposte La riduzione dell’i per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d’azzardo inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. n.

 

2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 773, e successive modificazioni, e dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate, in forma aggiuntiva, le risorse derivanti dall’1 per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 1. Al fine del finanziamento dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. Gazzetta Ufficiale 266, e successive modificazioni, la riduzione dell’1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d’azzardo e la destinazione di una quota pari all’1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d’azzardo. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l’1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d’azzardo. Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all’Erario. Ai fini dell’attuazione presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dell’1 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d’azzardo inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. n.
2. Un ulteriore 2 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d’azzardo, costituendo quota differente da quella prevista al comma 2, lettera   a)266, e successive modificazioni, la riduzione del 2 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d’azzardo, destinando tali somme, insieme a una quota pari al 2 per cento della remunerazione degli operatori delle entrate erariali derivanti dai giochi d’azzardo, alla costituzione del Fondo di cui al presente comma. , è depositata su apposito Fondo denominato «Fondo per il Reddito di Cittadinanza finalizzato al finanziamento di uno strumento per l’integrazione di redditi per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa come definito e quantificato dall’ISTAT. Ai fini dell’attuazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono disposte la riduzione del 2 per cento del settore del gioco d’azzardo inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.

 

  1. Il Ministro dell’economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per tutela dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, fino al raggiungimento dei 400 milioni di euro.

 

All’onere quantificato nella misura di 3 miliardi, a decorrere dall’anno 2015 si provvede:
a)    Per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministro dell’economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al, fine di conseguire un maggior gettito;

 

«1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione dei monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.»

 

  1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito.

 

  1. Il Ministro dell’economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

 

(Disposizioni concernenti i requisiti per l’accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblicion line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1.

es/AGIMEG