Gazzetta Ufficiale, pubblicato il Regolamento sulle linee di azione per prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico. Ecco il TESTO INTEGRALE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del 16 luglio 2021, n. 136 del Ministero della Salute riguardante il Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP). Nella sintesi delle linee di azione viene specificato che il servizio pubblico deve poter garantire al paziente affetto da DGA dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) appropriati, tali da garantire: un agevole accesso alla cura del disturbo per una pronta presa in carico, possibilmente presso servizi dedicati; diagnosi e assessment appropriati, mediante tecniche e strumenti diagnostici validati; trattamenti integrati e a carattere multidisciplinare, mediante interventi “evidence based” rilevabili nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale; trattamenti ambulatoriali che prevedano, in base alle necessità, colloquio motivazionale, psicoeducazione, psicoterapia cognitivo-comportamentale (come modello psicoterapeutico di prima scelta), eventuale terapia farmacologica, terapia di gruppo, lavoro con i familiari, tutoraggio economico; trattamenti in regime semiresidenziale o residenziale, qualora il percorso ambulatoriale venga valutato o si riveli non sufficiente, in base al livello di gravità del disturbo; interventi sinergici in un’ottica di rete, soprattutto nei casi complessi o dove sia presente comorbilità psichiatrica, al fine di operare una efficace presa in carico del paziente nella sua globalità; azioni di monitoraggio del percorso di cura e di verifica dell’outcome, da parte del servizio pubblico (Ser.D.). Ecco il testo pubblicato in Gazzetta che entrerà in vigore il prossimo 20 ottobre:

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2015)» e, in particolare, l’articolo 1, comma 133,
terzo periodo, secondo cui «Il Ministro della salute, con decreto di
natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le
prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle
persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP)»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario
nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l’articolo
47-bis il quale prevede che, nell’ambito e con finalita’ di
salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e
della tutela alla dignita’ della persona umana e alla salute, sono
attribuite al Ministero della salute, tra l’altro, le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di
coordinamento del Sistema sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un piu’ alto livello di tutela della salute», convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto l’articolo 1, comma 133, primo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, che prevede che «Nell’ambito delle risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi
del comma 556, a decorrere dall’anno 2015, una quota pari a 50
milioni di euro e’ annualmente destinata alla prevenzione, alla cura
e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da
gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della
sanita’»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2016)», ed in particolare l’articolo 1, comma 946, che
cosi’ recita: «Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco
d’azzardo patologico (GAP), come definito dall’Organizzazione
mondiale della sanita’, presso il Ministero della salute e’ istituito
il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP). Il Fondo e’
ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente
e’ autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016»;
Considerato che il Gioco d’azzardo patologico (GAP) e’ stato
definito dal Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV) come un «comportamento persistente, ricorrente e
maladattativo di gioco, che compromette le attivita’ personali,
familiari o lavorative» e che nel 2013 l’American Psychological
Association (APA) ha elaborato per il GAP la nuova denominazione,
piu’ aggiornata e scientificamente corretta, di «Disturbo da Gioco
d’Azzardo (DGA)», che e’ stata recepita nel Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V 2013);
Visto, altresi’, l’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della
citata legge n. 190 del 2014, che trasferisce presso il Ministero
della salute l’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 7, comma
10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze 12 agosto 2019, con cui e’
stato ricostituito presso il Ministero della salute l’Osservatorio
per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave (di seguito Osservatorio) ed, in particolare,
l’articolo 1, comma 2;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale
della prevenzione sanitaria del 2 dicembre 2019 di nomina dei
componenti dell’Osservatorio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
Vista l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, tra Governo, Regioni ed Enti locali
concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco
pubblico”, sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 7
settembre 2017 (Rep. atti n. 103/CU);
Viste le linee di azione per garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da
disturbo da gioco d’azzardo (DGA), approvate dall’Osservatorio nella
seduta del 16 dicembre 2019;
Considerato che le anzidette linee di azione sono finalizzate a
migliorare gli interventi di prevenzione, la qualita’ dell’assistenza
per le persone con problemi di Disturbo da Gioco d’Azzardo e a
rendere omogeneo, efficace e di qualita’ il percorso diagnostico,
terapeutico ed assistenziale del paziente e dei suoi familiari, cosi’
come descritto nelle sue articolazioni;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’adozione delle sopra
richiamate linee di azione;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7
giugno 2018;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20
ottobre 2020;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 17 dicembre 2020;
Acquisito il parere definitivo del Consiglio di Stato espresso
dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12
gennaio 2021;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
in data 15 marzo 2021, e la nota del 22 giugno 2021 con la quale il
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha preso atto della comunicazione
effettuata;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco
d’azzardo patologico (GAP), definito anche Disturbo da gioco
d’azzardo (DGA) dal Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-V 2013), sono individuate nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Modalita’ di attuazione

1. Le Regioni provvedono a dare attuazione alle linee di azione di
cui all’articolo 1 attraverso l’adozione di misure che, nell’ambito
dell’autonomia ad esse riconosciuta, favoriscano l’integrazione tra i
servizi pubblici e le strutture private accreditate che erogano
prestazioni sociosanitarie, gli enti del Terzo settore e le
associazioni di auto-aiuto della rete territoriale locale, potendo
prevedere, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche
forme di maggiore tutela per la popolazione.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Qui l’Allegato A.

cdn/AGIMEG