FIT, prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività di riscossione esattoriale

Il Decreto legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 ed in vigore dal 21 ottobre scorso, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”. E’ quanto ricorda la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) che elenca, divisi per tipologia, i diversi atti sui quali ha efficacia il provvedimento.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. I relativi pagamenti dovranno essere eseguiti entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, entro il 31 gennaio 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta «zona rossa» (allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Rateizzazioni
La decadenza del debitore dal piano di rateizzazione accordato dall’Ente creditore viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Tale disposizione si applica ai piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per quelli accordati entro il 31 dicembre 2020.

Notifiche e pignoramenti
L’attività di notifica di nuove cartelle, di altri atti di riscossione e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 su stipendi e altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché su pensioni e trattamenti assimilati è sospesa fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, dal 1 gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore. Pertanto, dalla citata data si riprenderà a rendere indisponibili per il beneficiario le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
Le verifiche di inadempienza che le Società pubbliche ed a prevalente partecipazione pubblica devono operare prima di disporre pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 5.000 euro sono sospese dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
Per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta «zona rossa» (allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020) la sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020.
Al riguardo si precisa che le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 (e quindi dal 19 maggio 2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Infine, è importante evidenziare che il DL n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della «Rottamazione-ter» e del «Saldo e stralcio», già oggetto di modifica normativa con il DL 34/20 (Decreto «Rilancio»).
Quindi, resta confermato il termine «ultimo» (10 dicembre 2020, entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020, senza perdere i benefici delle misure agevolative. lp/AGIMEG