FIPE: “DL Liquidità convertito in legge. Tra novità di rilievo la proroga dei termini per il versamento del PREU sugli apparecchi e del relativo canone concessorio”

“È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 23/2020 c.d. “Liquidità”. Tra le diverse modifiche introdotte nel corso dell’iter parlamentare, si segnalano – sottolinea la FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi -, come di particolare rilievo, quelle concernenti: • in caso di infortunio indennizzato dall’INAIL in conseguenza del rischio di contagio da Covid-19, la responsabilità del datore di lavoro è configurabile solo in caso di violazione dei protocolli e delle linee guida governative e regionali; • il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. In particolare, è stata modificata la linea di garanzia statale del 100%, gratuita, automatica e senza valutazione, stabilita dall’art. 13, comma 1, lett. m), prevedendo che saranno così finanziabili importi fino a 30.000 (in luogo del tetto massimo inizialmente fissato in 25.000 euro), con durata estesa fino a 10 anni (e non più sei anni, come previsto originariamente). E’ bene rilevare che, nel caso in cui tali finanziamenti siano stati già concessi, i beneficiari potranno chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni; • la linea di garanzia concessa da SACE, per la quale, è bene ricordare, è previsto un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI che abbiano già esaurito la loro capacità di accesso al fondo di garanzia; nel corso del passaggio parlamentare, tra l’altro, è stato previsto che tra i costi ammissibili al finanziamento garantito possano figurare anche quelli concernenti i canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda; • Nel corso dell’esame parlamentare – aggiunge FIPE – sono state apportate alcune modifiche anche al Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. “Fondo Gasparrini”, di tal che – i benefici del Fondo sono stati estesi anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall’articolo 2083 del codice civile: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia; – sono state precisate le modalità di verifica dei requisiti per l’accesso al Fondo e gli adempimenti in capo all’istituto di credito, che alle condizioni di legge è tenuto già ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda, ove abbia accertato la completezza e la regolarità formale di quest’ultima; – i benefìci del Fondo sono estesi alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, ove aventi le condizioni di legge; • Credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto; • In favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020, la sospensione dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. È bene ricordare che ai sensi dell’art. 126 del D.L. Rilancio (cfr. focus Fipe DL Rilancio) i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020). • prorogati dal 30 agosto al 22 settembre 2020 i termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (videolottery e newslot di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS) e del relativo canone concessorio”, conclude. cdn/AGIMEG