Dossier Servizio di Bilancio, DL Rilancio: “Tassa raccolta scommesse, la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”

“Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport. La finalità della disposizione è di fronteggiare le conseguenze economiche gravanti sui “soggetti operanti nel sistema sportivo” a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza da COVID-19. Il comma 2 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo – sia on-line, sia tramite canali tradizionali – come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Il comma 3 prevede che i criteri di gestione del Fondo sono determinati con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame”. E’ quanto si legge in riferimento all’articolo sulla Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» nel Dossier del Servizio di Bilancio sul DL Rilancio pubblicato al Senato. “La RT evidenzia che per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, la norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2021 al “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1. Ribadisce che per gli anni 2020 e 2021, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 – che viene versata all’entrata del bilancio dello Stato ed acquisita all’erario – e, comunque, nel limite massimo 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Tali importi sono stati determinati prendendo a riferimento il totale della raccolta di cui trattasi riferito all’anno 2019, ammontante a circa 10,4 miliardi di euro. Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che – aggiunge – la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2, in considerazione del meccanismo di compensazione ivi previsto teso ad assicurare il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998, conseguendone che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, prendendo atto dalla circostanza che il meccanismo di finanziamento prevede per gli anni 2020 e 2021 che, qualora l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale prevista risulti inferiore alle somme iscritte nel Fondo (40 nel 2020 e 50 milioni nel 2021), debba essere corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, che concorre a finanziare l’attività sportiva andrebbe chiarito se l’utilizzo in parola sia suscettibile di riflettersi su programmi di spesa e impegni già assunti da parte degli organismi assegnatari”, conclude. cdn/AGIMEG