Dossier DL Riaperture: “Dal 1° luglio in zona gialla riapertura di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò”

“L’articolo 8-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di: – sale giochi; – sale scommesse; – sale bingo; – casinò. Tali attività sono consentite anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (L. n. 74/2020)”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi sul DL Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. “La ripartizione delle Regioni e Province autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio è stata aggiornata a partire dal 31 maggio 2021 dall’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2021. L’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (L. 74/2020) ha fissato il principio che subordina lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali al rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. I protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale trovano applicazione in assenza di quelli regionali. L’adozione delle misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali è stata quindi subordinata al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e loro l’introduzione è stata rimessa all’emanazione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. Il comma 15 dello stesso articolo ha sanzionato il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, con la sospensione dell’attività interessata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Ai sensi dell’art.12 del decreto-legge 18 maggio 2021, n.65 (“Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) – il cui contenuto è recepito dall’art.10-bis del provvedimento in esame (si veda la relativa scheda di lettura) – i protocolli e le linee guida di cui all’art.1, comma 15, del DL n.33/2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. In attuazione della richiamata disposizione legislativa, con ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021 sono state adottate le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni il 28 maggio”, aggiunge. cdn/AGIMEG