DL Sostegni Bis, Mediocredito Centrale SPA: “Imprese si sono trovate improvvisamente di fronte a una grave mancanza di liquidità”

“Nelle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia di COVID-19, le imprese si sono trovate improvvisamente di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili si sono scontrate con un’improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità che ha messo a rischio la loro situazione economica a breve e medio termine. Alle banche e agli altri intermediari finanziari spettava un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 mantenendo costante il flusso di credito all’economia e aiutando le imprese a pagare i propri fornitori e dipendenti. In tale contesto, al fine di incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche, sono stati emanati il DL 18/2020 (DL Cura italia) e il successivo DL 23/2020 (DL Liquidità) che hanno ampliato e semplificato in modo significativo l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, il principale strumento di sostegno alle imprese italiane. Fra le misure più importanti, in vigore sino al 30 giugno 2021, si evidenziano: 1. la gratuità della garanzia, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al Fondo stesso; 2. l’innalzamento dell’importo massimo garantito per impresa a 5 milioni di euro; 3. l’ammissibilità delle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 – c.d. midcap (in seguito alla Legge di Bilancio 2021, ammissibili solo le midcap con un numero di dipendenti non superiore a 249); 4. l’ammissibilità delle imprese agricole; 5. l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione dei debiti in essere; 6. l’innalzamento delle percentuali di copertura: a) al 100% per i finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi dell’impresa o al doppio delle spese per il personale (come risultanti da bilancio depositato, da dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione o anche autocertificati) e comunque non superiore ad euro 30.000. Per questi finanziamenti, la durata massima è pari a 15 anni e il rimborso del capitale non inizia prima di 24 mesi. Il tasso di interesse applicato dalla banca tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, anche senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo; b) al 90% per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e di importo non superiore al doppio della spesa per salari che l’impresa ha sostenuto nel 2019 o al 25% del fatturato totale del 2019 o al fabbisogno di liquidità prospettico, ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii (di seguito “Quadro Temporaneo”); c) all’80% per i finanziamenti finalizzati alla rinegoziazione dei debiti in essere e per tutti gli altri finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi del Regolamento “de minimis” (Reg. UE 1407/2013) o del Regolamento “d’esenzione” (Reg. UE 651/2014 – GBER). 7. l’accesso all’intervento del Fondo senza l’applicazione del modello di rating del Fondo; 8. l’ammissibilità delle imprese che presentano esposizioni classificate dalla banca come ‘inadempienze probabili’ o ‘scadute o sconfinanti deteriorate’, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020 ovvero ci siano alcune condizioni per il “rientro in bonis”; 9. l’allungamento automatico delle garanzie in essere in caso di moratoria o sospensione del finanziamento per l’emergenza coronavirus; 10. la concessione di una garanzia sussidiaria sui finanziamenti non già garantiti dal Fondo che hanno beneficiato delle misure di sostegno previste dall’art. 56 del DL Cura Italia; 11. rimozione delle limitazioni previste dall’art.18, comma 1,lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, che disponevano l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana; 12. semplificazione delle procedure relative alle verifiche antimafia. A partire dall’entrata in vigore del DL Cura Italia del 17/03/2021 e fino alla pubblicazione del DL Sostegni del 25/05/2021, sono state accolte oltre 2,1 milioni di operazioni, per un importo finanziato di 163,9 mld e un importo garantito di 135,7 mld, di cui: ▪ 1.143.653 per operazioni lettera m di importo fino a 30 mila, per un importo finanziato e garantito di 22,3 mld; ▪ 492.544 moratorie per garanzie sussidiarie, per un importo finanziato di 12,8 mld e un garantito di 4,2 mld; ▪ 486.720 altre operazioni, per un importo finanziato di 128,8 mld e un garantito di 109,2 mld”. E’ quanto sottolineato in audizione sul DL Sostegni Bis dal Mediocredito Centrale SPA. cdn/AGIMEG