DL Sostegni Bis, CNEL: “Non sufficiente ad assicurare adeguata disponibilità finanziaria per settori sottoposti a perduranti restrizioni nella prima parte del 2021”

“Il presente decreto per la prima volta delinea il contributo a fondo perduto prendendo in considerazione le perdite effettive subite dalle imprese, cioè il calo di fatturato ma anche i costi sostenuti per far fronte all’emergenza. All’articolo 1, commi 1-4, si introduce un nuovo contributo a fondo perduto – di importo equivalente a quello già erogato – in favore dei titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che abbiano fatto richiesta e abbiano regolarmente ottenuto il precedente contributo. Si tratta di contributo che viene accreditato sul conto corrente bancario dall’Agenzia delle entrate senza necessità di una nuova istanza, e che può anche essere riconosciuto in forma di credito di imposta se il beneficiario aveva in precedenza già optato per questa opzione. Qui valgono le stesse disposizioni in materia di aiuti di Stato previste dal decreto precedente, ossia occorrono la notifica e l’autorizzazione della Commissione UE1, più alcuni provvedimenti attuativi (decreto del MEF che definisca limiti e condizioni di accesso per le imprese). Al comma 4 si specifica che gli oneri relativi al contributo ammontano a 8 mld per l’anno in corso (11,4 mld se si include il contributo prevosto dai commi fino a 15). Con i commi da 5 a 15 si disciplina un contributo a fondo perduto, alternativo a quello dei commi precedenti, rivolto ai titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario; tale disposizione consente ai beneficiari della misura prevista dal decreto sostegni, di ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato ai sensi della norma in esame, in modo che il contributo già riconosciuto sia scomputato dall’Agenzia delle entrate dall’importo risultante applicando la nuova norma. I commi 9 e 10 riguardano rispettivamente i soggetti che abbiano e che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni. In tali casi l’ammontare del contributo è calcolato in base alla differenza fra l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; a tale differenza si applicano percentuali decrescenti (dal 60% al 20%, e dal 90% al 30%) con il crescere dello scaglione di ricavi, a seconda che si sia o no beneficiato della misura prevista dal decreto sostegni. Il comma 11 specifica che l’importo del contributo non può superare i 150 mila euro, mentre il comma 12 fissa dettagli di natura tributaria e il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo. Al comma 15 si stabilisce che con riferimento alle modalità di erogazione, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo si applicano le disposizioni contenute all’articolo 1, commi 9 e 13-17 del decreto sostegni, che a sua volta rinvia all’articolo 25 del decreto rilancio e alla disciplina delle misure di aiuto soggette ad autorizzazione UE. Il comma 16 introduce un ulteriore contribuito a fondo perduto rivolto, anche questo nel limite massimo di euro 150mila, ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione, o titolari di reddito agrario con ricavi, nel periodo di imposta al 31 dicembre 2019, non superiori a 10 milioni di euro, purché dimostrino un peggioramento del risultato economico dell’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all’anno di imposta precedente. Per il riconoscimento di tale contributo, che è stimato (comma 25) in oneri pari a 4 mld in gran parte (3,15 mld) già stanziati con il decreto 41, è richiesto che il peggioramento dell’utile nell’esercizio di riferimento risulti non inferiore a una percentuale che deve essere determinata con decreto del MEF (comma 19). Dettagliano la disciplina del contributo i commi 20-21 (modalità di calcolo e ammontare massimo), 22 e 24 (aspetti tributari), 26 e 27 (sanzioni e controllo, rinvio alle disposizioni del decreto-legge n. 41/2021 recanti la disciplina sulle condizioni per le quali è necessaria l’autorizzazione europea2). Il comma 28, infine, introduce una novità rispetto a quanto previsto all’articolo 1, comma 14, del decreto n. 41, stabilendo per le imprese l’obbligo di una apposita autodichiarazione con cui si attesti la sussistenza delle condizioni previste alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 richiamata in nota 1. L’articolo 2 (“Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”) stanzia 100 milioni per sostenere le attività che sono rimaste chiuse per non meno di quattro mesi fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto in esame. Ammontare del sostegno, soggetti beneficiari e modalità di erogazione sono individuati a mezzo di decreto del MISE di concerto con il MEF, anche se il comma 2 specifica che le modalità devono essere tali da garantire il pagamento in trenta giorni, e lo stesso comma 2 richiama i criteri individuati per le misure di ristoro già adottate nell’articolo 1 del decreto all’esame, e nel decreto n. 41, articolo 1. Il comma 3 fa riferimento alla nota Comunicazione europea sugli aiuti”. E’ quanto sottolineato dal CNEL in audizione riguardo al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (A.C. 3132). “Si tratta di un provvedimento che appronta un insieme di misure utili a porre le condizioni per la ripartenza, che affronta con decisione il tema, più volte segnalato, dei costi sostenuti dalle imprese, ma che non appare del tutto sufficiente, sul piano della quantificazione delle risorse, ad assicurare adeguata disponibilità finanziaria per i settori che sono stati sottoposti a perduranti restrizioni nella prima parte del 2021. Le norme che specificamente intervengono sull’area lavoro appaiono ancora improntate a una logica emergenziale, con interventi costruiti su misure temporalmente limitate e su ammortizzatori sociali, anche se vanno valutati positivamente i primi orientamenti in favore delle transizioni occupazionali, ad esempio attraverso l’allargamento della platea delle imprese alle quali si applica il contratto di espansione. In generale è evidente una asimmetria fra le misure approntate dal decreto in favore delle imprese, peraltro tutte soggette a notifica e autorizzazione della Commissione Europea, e le misure a sostegno dell’occupazione”, aggiunge. “Il sistema delle imprese guarda alla fase di ripartenza con grandi aspettative, ma la gran parte di esse vi giunge pesantemente indebitata: con il fisco, con le banche e con i fornitori. Per questo le novità apportate dal decreto sul fronte fiscale appaiono positive, sia per quanto riguarda le norme che introducono nuovi criteri per il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto, basato stavolta sulle perdite effettive subite dalle imprese, sia nella parte in cui il decreto introduce la possibilità per le imprese di avvantaggiarsi potendo recuperare a conguaglio il minor risultato d’esercizio conseguito nel 2020 rispetto all’anno precedente. Positivi appaiono anche gli interventi sui costi fissi come canoni di locazione di immobili, Tari e la proroga sulla riduzione degli oneri della bolletta elettrica, nonché il rifinanziamento del fondo rotativo (legge 394/1981) in materia di internazionalizzazione delle imprese. Il CNEL non può non condividere, a valle della più drammatica pandemia globale dell’epoca contemporanea, il supporto, erogato in forma di credito di imposta, all’innovazione tecnologica nella filiera “scienze della vita”, finalizzata all’attività di ricerca per nuovi farmaci e vaccini. È ritenuto invece parziale l’intervento sul credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. Il CNEL esprime sulle norme del decreto in materia di lavoro un giudizio nel complesso favorevole, ma le Parti sindacali esprimono forte preoccupazione per la mancata proroga del blocco dei licenziamenti per le aziende che sono nel campo di applicazione della CIGO, con il concreto rischio di migliaia di persone che perderanno il lavoro nelle prossime settimane e di pesanti tensioni sociali. Anche in previsione della prossima semplificazione del codice degli appalti, non si può non rilevare come la flessibilizzazione delle regole in questo ambito debba essere necessariamente accompagnata dal rafforzamento delle tutele sociali e della sicurezza dei lavoratori. Su quest’ultimo punto si rileva nel decreto in esame un importante intervento di riqualificazione dei servizi di prevenzione. L’introduzione e il potenziamento di aiuti alle imprese, così come il rafforzamento delle misure espansive dell’occupazione (contratto di espansione e accordo di ricollocazione), avrebbe dovuto trovare adeguato bilanciamento in una estensione temporale del divieto di licenziamento per tutti i datori di lavoro. Le Parti sociali rilevano una asimmetria fra le misure introdotte a favore delle imprese e quelle a sostegno dei lavoratori. Le misure poste per contrastare gli effetti negativi della mancata proroga del divieto di licenziamento generalizzato, sul merito delle quali si esprime un giudizio positivo, sono parziali, in quanto la loro applicazione è non solo riservata a specifici segmenti del mercato del lavoro, ma è anche temporalmente limitata. È il caso, fra gli altri, delle norme che incentivano il contratto di solidarietà per i lavoratori dipendenti di datori che abbiano subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019: si amplia la possibile riduzione oraria, rispetto alla normativa a regime, e si riconosce un trattamento più favorevole ai lavoratori, pari al 70% della retribuzione senza massimale. Inoltre, è previsto l’esonero dalla contribuzione addizionale per il ricorso alla CIGO/CIGS, compresi i contratti di solidarietà. Si tratta certo di misure da accogliere positivamente, ma delle quali si segnala la necessità di estenderle sia temporalmente che con riferimento alla platea dei beneficiari, in vista della ripresa e di una più generale riforma degli ammortizzatori sociali. Anche con riferimento al contratto di espansione, che è limitato nel tempo, nel prendere atto favorevolmente dell’abbassamento della soglia occupazionale da 500 a 100 lavoratori come requisito di accesso, il CNEL ritiene che si sarebbe dovuto compiere uno sforzo maggiore volto a consentirne l’applicabilità a tutte le imprese, non solo a quelle medio-grandi. Analogamente, sull’accordo di ricollocazione le Parti esprimono un giudizio positivo, tuttavia l’istituto soffre di una eccessiva limitazione temporale, considerato che consente il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, riconoscendo un sostanzioso incentivo in termini di decontribuzione, sostiene la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e non opera nei casi di licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti e successivi alla istituzione del rapporto di lavoro. Positivo anche il collegamento della misura al progetto individuale di inserimento volto a garantire l’adeguamento delle competenze del lavoratore, riconoscendo così l’importanza della formazione per rafforzare la competitività e la produttività del sistema economico e sostenere i livelli occupazionali. Le misure di sostegno al reddito, accolte favorevolmente da tutte le Parti sociali rappresentate al CNEL, dovrebbero tuttavia essere inserite nel più ampio contesto della riforma degli ammortizzatori sociali e di una maggiore organicità degli istituti di contrasto alla povertà. E’, infatti, necessario procedere a una razionalizzazione delle norme stratificate nel tempo a seguito della continua legiferazione in materia, nonché a una semplificazione delle stesse, con l’obiettivo di arrivare all’universalità delle misure di sostegno al reddito, particolarmente in costanza di rapporto di lavoro, che comprendano anche i lavoratori autonomi, quanto meno le fasce più deboli, che sono state colpite dalle norme restrittive anti-contagio non meno dei lavoratori dipendenti. Positiva appare anche la sospensione del décalage della Naspi, che tuttavia dovrebbe essere estesa oltre la data attualmente prevista del 31 dicembre 2021. La riforma degli ammortizzatori sociali deve essere accompagnata da concrete misure di politica attiva del lavoro. Il funzionamento e il potenziamento delle politiche attive devono essere garantiti, anche nelle more della riforma della governance dell’ANPAL. In tema di indennità in favore dei lavoratori che risentono ancora degli effetti dell’emergenza, nel rilevare che ancora restano esclusi dalle tutele i lavoratori occasionali, il CNEL accoglie favorevolmente l’ulteriore riconoscimento delle indennità per le varie categorie di lavoratori già oggetto dei precedenti decretilegge, la nuova previsione di un’indennità per la disoccupazione involontaria per i lavoratori dello spettacolo e delle Fondazioni liriche sinfoniche, l’introduzione dell’indennità di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato, che elimina una evidente discriminazione ai danni di una delle categorie più fragili del mercato del lavoro. Si rileva però che anche in questo settore sarebbe necessario definire un ammortizzatore sociale a regime per i lavoratori della pesca e per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato dipendenti delle imprese cooperative che non sono inquadrate nel settore industria (legge n. 240/1984). In questo ambito, le Parti apprezzano anche le misure volte al sostegno dell’agricoltura, fra cui l’aumento delle compensazioni Iva per le cessioni di bovini e suini, l’esonero contributivo per i comparti più colpiti dalla pandemia, come il vitivinicolo e l’agriturismo, l’istituzione di un Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, il rafforzamento dello strumento delle garanzie ISMEA a favore degli imprenditori agricoli e della pesca e l’incremento del Fondo di solidarietà nazionale. Il CNEL deve tuttavia ribadire, come già più volte sottolineato, che tutte le misure temporanee devono essere configurate alla luce delle misure a regime, in particolare delle riforme strutturali non solo nel campo degli ammortizzatori sociali, ma anche del fisco e della giustizia civile, riforme che appaiono la condizione abilitante per la rapida attuazione dei progetti che compongono il PNRR. A tal proposito si segnala un collegamento ancora carente del decreto in esame con la programmazione delineata nel PNRR. In materia di infrastrutturazione sociale del Paese, al di là delle misure a sostegno dell’acquisto della prima casa per i giovani, su cui si rilevano pareri contrastanti, adeguata attenzione andrebbe rivolta agli strumenti destinati a sostenere l’autonomia funzionale dei giovani, ad esempio attraverso l’incremento del fondo affitti che va incontro alle esigenze dei giovani lavoratori precari e alle nuove forme di mobilità”, continua. cdn/AGIMEG