Dl Ristori, approvato emendamento Fenu che modifica la disciplina del Registro unico degli operatori di gioco

Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato venerdì un emendamento – presentato da Emiliano Fenu del M5S – ai decreti Ristori che apporta una serie di modifiche alla disciplina del Registro Unico degli operatori di gioco. Di seguito il testo della proposta di modifica:

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Registro unico operatori di gioco)

1. All’articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera c) è sostituita con la seguente:

”e) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), e), e-bis) e c-ter), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”;

b) al comma 3, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

”g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee”;

c) al comma 4, dopo le parole: «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,» sono inserite le seguenti: «ove previste, ‘1;

d) al comma 7, dopo le parole: ”con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: ”al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l’affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione al Registro e” e dopo le parole: ”alla cancellazione” sono inserite le seguenti: ”e sospensione”;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l’indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco”;

f) al comma 10, le parole: ”novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: ”centocinquantesimo giorno” e le parole: ”è abrogato” sono sostituite dalle seguenti: ”cessa di avere efficacia”».

lp/AGIMEG