Dl Rilancio, scommesse, bingo, gioco online, slot e vlt: ecco tutti gli EMENDAMENTI presentati

Scommesse, bingo, gioco online, slot e vlt: sono tutti i giochi che vengono trattati dagli emendamenti presentati al Dl Rilancio. Sono diverse le richieste di modifica al decreto. Ecco tutti gli emendamenti presentati:

Dopo l’articolo 38 inserire il seguente: AC 2500 Emendamento Articolo 38 38-bìs (Durata degli affidamenti in materia di giochi) 1. Tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza da Covid-19, dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori ed al fine di consentire un allineamento temporale delle concessioni e della titolarità dei punti regolarizzati per la raccolta delle scommesse nonché delle sale per la raccolta del Bingo, evitando l’interruzione della raccolta e dei proventi erariali, i termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall’articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 31 dicembre 2022. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiede l’aggiornamento di tutte le garanzie economiche previste dalle convenzioni in vigore in coerenza con la presente disposizione. Gli affidatari delle concessioni sono tenuti a versare le somme dovute per l’esercizio delle concessioni nei termini previsti dall’articolo 1, commi 1047 e 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni.

D’Attis, Fiorini, Ruggieri

 

Dopo l’articolo 38 inserire il seguente: (Modifiche al prelievo erariale del gioco del Bingo) 1. Il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco di cui agli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell’1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 è stabilito in almeno il 73% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il richiamato compenso in maniera differita entro sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13 milioni di euro per l’anno 2020 si prowede medi nte corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 265 comma 5.

D’Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri

 

Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente: Art. 25 bis. 1. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all’emergenza sanitaria Civd-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l’esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all’art. 11 O commi 6 e 7 del Tulps dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge di conversione.

D’Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri

 

Articolo 65 Dopo l’articolo 65 è inserito il seguente: Articolo 65 bis (Credito d’imposta per innovazione tecnologica) I. Ai soggetti che nel corso del periodo di imposta 2020 hanno provveduto all’adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 comma 6, lett. a) del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all’articolo 1 comma 732 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento delle spese sostenute. 2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Il credito d’imposta è fruibile dal mese successivo all’autorizzazione all’utilizzo del medesimo. Al relativo onere, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265. 4. Le modalità applicative di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione. Conseguentemente ali’ articolo 265 comma 5 la parola: “800” è sostituita dalla paroJe: “790

D’Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri

 

Articolo 65 Dopo larticolo aggiungere il seguente: Articolo 65 bis (Credito d’imposta sull’adeguamento degli apparecchi da gioco) I. Ai soggetti che hanno provveduto all’adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 11 O comma 6, lett. a) del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all’articolo 1 comma 732 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto un contributo pari al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute fino a un massimo di euro. 2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. L’utilizzo del presente credito di imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui le predette spese sono effettivamente sostenute. 4. Le modalità applicative di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.

Motivazione CREDITO D’IMPOSTA SULL’ADEGUAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO L’attuale emergenza ha determinato la mancanza di liquidità per imprese del gioco legale che garantiscono un gettito erariale pari a circa 6 miliardi di euro (Dati libro Blu Adm 2018) ed occupano circa 150.000 dipendenti. Al fine di mantenere tali livelli di flusso fiscale ed occupazionali è necessario seppur parzialmente reintegrare la liquidità venuta a mancare per effetto delle misure di contenimento del Covid-19. Tenuto anche conto del fatto che gli apparecchi non sono stati utilizzati pur essendo stato sostenuto il costo dall’operatore.

Buratti, Rotta, Topo

 

Articolo 65 Dopo l’articolo 65 inserire il seguente: Articolo 65-bis 1.AI fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, previa certificazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all’esercizio 2020. 2, li eri derivanti dal_comma 1 si prowe,de a valere sull’articolo 265, comma 5.

D’Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri

 

Articolo 65 Dopo l’articolo 65 è inserito il seguente: “Articolo 65 bis: 1. Per l’anno 2020 la base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all’art. 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 640 fissata da provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ogni tipologia di apparecchio senza vincita in denaro è ridotta della metà. 2. Gli importi eventualmente versati in eccedenza alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le modalità applicative di cui al comma precedente sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione. 4. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 74, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 per l’anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.

D’Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri

 

Articolo 65 Dopo l’articolo 65 inserire il seguente: Articolo 65-bis 1. A decorrere dal 15 giugno 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 11 O, comma 6, lettera a) e lettera b ), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 21,6 per cento e nel 7,9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’art.1, comma 731 n.160 del 27 dicembre 2019.

D’Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri

 

Dopo l’articolo 119 è inserito il seguente: Articolo 119-bis. 1. È riconosciuto un credito d’imposta pari al 50°/o della spesa sostenuta per l’adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) alle previsioni di cui all’art. 1 comma 732 della Legge 160/2019. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si prowede entro il limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 265, comma 5.

D’Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri e altri

 

Al/ ‘articolo 127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1., lett. a), dopo il numero 2), sono inseriti i seguenti numeri: “2-bis):al comma 2, lett. e), dopo le parole:”, sale da gioco e biliardi;” sono inserite le seguenti parole: “soggetti che operano nella produzione, distribuzione e organizzazione di spettacoli dal vivo;” 2-ter):dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis: I soggetti di cui al comma 2, lettera e), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 agosto 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”

Orfini, Rossi

 

Articolo 141 Articolo 141-bis. {Differimento in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale). 1. Con prowedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dì Stato, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, è prorogato per ulteriori diciotto mesi dal giorno di scadenza il termine per la stipula e la decorrenza della convenzione di concessione per la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. 2. Il versamento del residuo della somma una tantum di cui all’articolo 1, comma 576 lettera e) della legge 11dicembre2016 n. 232, è effettuato in base alle valutazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 15 dicembre 2020. 3. All’onere derivante dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Relazione illustrativa Con il testo proposto si intende garantire la stabilità dei flussi finanziari nonché dell’aspetto concessorlo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. In data 17 settembre 2019 è stata aggiudicata la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzazione nazionale a seguito della gara indetta ai sensi dell’art.1 comma 576 della legge 11 dicembre 2016 n.232. Tale aggiudicazione è stata successivamente dichiarata efficacie a decorrere dal 2 dicembre 2019 ed è fissata al 1giugno2020 la data di sottoscrizione dell’atto di convezione al termine del semestre previsto per gli adempimenti tecnico/organizzativi ed economici. La società concessionaria ha richiesto, presentando un dettagliato piano lavori, una proroga di 18 mesi del termine di attivazione della nuova concessione in considerazione de/l’evidente straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi di forza maggiore scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica generata da Covid-19 che hanno reso impossibile per la società stessa procedere agli adempimenti operativi ed è estremamente gravoso ottemperare a quello economici previsti dagli atti di gara. L’evoluzione della riferita epidemia Covid 19, da//’11 marzo 2020 scorso ufficialmente dichiarata pandemia, sta criticamente impattando sulle correnti attività strumenta/i alla integrazione dei requisiti necessari per accedere alla sottoscrizione della convenzione di concessione ed all’avvio del nuovo asset concessorio in condizioni di piena funzionalità e remuneratività sia per l’Ente Concedente che per l’aggiudicataria. Il differimento della data di sottoscrizione della convenzione di concessione proposto con l’emendamento in esame è finalizzato a garantire la possibilità di far partire la nuova concessione con l’integrazione di tutti i requisiti previsti dal disciplinare e nella condizione di essere pienamente remunerativa sia per l’Amministrazione Statale che per l’aggiudicataria con correlata garanzia di preservazione del pieno valore dell’asset concessorio pubblico e dei relativi e connessi interessi erariali.

Navarra

 

Art. 141 141 bis (Proroga della concessione dei giochi) 1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi dell’art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, evitando l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza che scadono in date antecedenti il 31 dicembre 2022 sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino al 31 dicembre 2022, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. 2. Al fine di consentire, altresì, un allineamento temporale al 31 dicembre 2022 anche delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, i termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall’articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2021. 3. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. 4. Le concessioni per il gioco del bingo sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese owero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermo in ogni caso il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

D’Attis

 

ARTICOLO 126 Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Sono sospesi tutti i termini di riversamento all’erario ed all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari derivanti dall’attività di raccolta delle scommesse, effettuata anche in modalità a distanza, a decorrere dal mese di giugno e fino al termine del secondo mese successivo al riawio delle attività di raccolta. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.”, conseguentemente all’articolo 265, comma 5, sostituire la parola: “800” con la parola: “715”

Fiorini, Mandelli, D’Attis e altri

 

Art. 177

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e D/8 adibiti ad attività di intrattenimento e pubblico spettacolo quali immobili delle discoteche, nightclub, sale da ballo, sale bingo e gaming hall, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.». Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020, si prowede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Garavaglia e altri

 

Art. 186

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Al fine di assicurare il più ampio impatto del credito di cui al comma 1, l’applicazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sospeso fino alla data del 31 dicembre 2020”.

Nobili

 

Art. 157

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente Articolo 157-bis (Prelievo Erariale Unico – rimodulazione aliquote) 1. A decorrere dal 15 giugno 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettiva1nente, nel 21,6 per cento e nel 7,9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’art. I, comma 731, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019.

Ungaro

 

ARTICOLO 211 Sostituire il comma 2 con il seguente:

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, i concessionari del gioco a distanza versano un Contributo di Solidarietà all’ente incaricato dallo Stato all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1. Il Contributo di Solidarietà è determinato in misura pari a 400 mila euro per ciascun concessionario per l’anno 2020 ed in misura pari a 500 mila euro per ciascun concessionario per gli anni 2020 e 2021.”

RELAZIONE L’attuale formulazione della norma colpisce i punti vendita fisici, che già versano in condizioni di forte crisi per via del lockdown e per i quali non è disponibile una realistica stima di ricavi per i mesi a venire. Inoltre, le attività di raccolta attraverso la rete fisica necessitano, per loro natura, di una forza lavoro molto ingente e sostengono una struttura di costi fissi elevata. L’ulteriore aumento della pressione fiscale, nelle condizioni attuali, potrebbe portare molti punti vendita a non riaprire nonché impatti significativi sui livelli occupazionali, con possibili ricadute sul gettito atteso. Al contrario, il gioco online è stato il segmento a maggiore crescita negli ultimi anni, non è stato colpito dal lockdown e, anzi, ha beneficiato di un ulteriore notevole aumento, che continuerà nei prossimi mesi, proprio per via del lockdown e per i vincoli di accesso e consumo che saranno necessari in qualunque attività commerciale nella fase 2 e nelle successive. In particolare, il gioco online è passato da 1,57 miliardi di euro di spesa dei giocatori (raccolta meno vincite) del 2018 a 1,79 miliardi di euro del 2019, con una crescita del 14%. Nel periodo gennaio – aprile 2020 la spesa è stata di circa 734 milioni di euro rispetto ai 610 milioni di euro, con una crescita di ben il 20%, anche a causa della crisi del Covid-19. Inoltre il gioco online ha un indotto molto minore in termini di forza lavoro impiegata rispetto alla rete di raccolta fisica, nonché, owiamente, una struttura di costi molto più variabile. In relazione al gettito, risultano complessivamente 108 concessioni attive (includendo anche le concessioni assegnate nel 2018), per cui il Contributo di Solidarietà per il 2020 sarebbe pari a 41,2 milioni di euro, mentre quello del 2021 e del 2022 sarebbe pari a 51,5 milioni di euro. Vale, inoltre, la pena osservare che le concessioni per il gioco online attualmente in essere hanno avuto un uguale per ciascun concessionario (riferimenti: a) procedura per l’affidamento della concessione indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 10 marzo 2011 ID. 2011/S 48-079188, ai sensi dell’art. 24, comma 13, lett.a), legge 7 luglio 2009, n. 88; b) procedura per l’affidamento della concessione indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 10 gennaio 2018, s – 006-009338, ai sensi dell’art.i comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n.208). Inoltre, la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), all’art. 1, comma 727, come modificata dall’art. 69, c. 3 del Decreto Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27), per il rinnovo delle concessioni, con gara da indire entro il 30 giugno 2021, prevede una base d’asta di euro 2.500.000 per ogni concessione, del tutto coerente con l’importo del contributo di solidarietà di complessivi 1.400.000 euro in un periodo di 3 anni.

Topo, Miceli

 

Art. 217 dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: .. ../.Inconsiderazione della sospensione dell’attività di raccolta delle scommesse di cui al comma 2, ai titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei predetti giochi. è riconosciuto un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccoltafìno al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta verrà determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di t=:(fettiva chiusura. 5. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2.Jl. 6. Jl credito d “imposta di cui al comma .J non concorre alla .fòrmazione del reddito ai fini dei/e imposte sui redditi e del valore della produzione aifìni del! ‘imposta regionale sulle attività produttive e non rileva aifìni del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Vitiello

 

Art.217 Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole “pari allo 0.5 per cento del totale della raccolta da” con le seguenti “al 3 per cento sul totale della differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte su”.”

Occhionero

 

All’articolo 217, il comma 2 è così sostitutto: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020 una quota pari allo 3% sul totale della differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte su scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata a/l’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita a/l’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alfa percentuale di cui al presente comma fosse inferiore alfe somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’artico/o 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.”

D’Ettore

 

Articolo 217 Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Per il rafforzamento delle finalità di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante opportune misure di distanziamento sociale all’interno dei luoglù di vendita, oltre che per attuare un più puntuale controllo sui giochi, assicurare la certezza del prelievo ed una progressiva riduzione dell’impiego del denaro contante, è autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica mediante carta prepagata emessa dai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, anche in forme automatizzate utilizzando terminali allo scopo predisposti, per l’acquisto esclusivo delle scommesse commercializzate dall’emittente nei luoghi di vendita facenti parte della propria rete fisica, come censiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore nei luoghi cli vendita del concessionario per un importo non superiore ad curo duecentocinquanta e, se dotata della funzionalità tecnica di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale, costinrisce titolo equipollente alla ricevuta di partecipazione ad ogni effetto giuridico, consentendo l’accredito sulla medesima degli importi corrispondenti alle vincite conseguite. Nei casi in cui è prevista la sottoscrizione cli modulistica o l’acquisizione cli informazioni e documenti per assolvere all’obbligo di adeguata verifica imposto dalla normativa antiriciclaggio, l’operatività della carta è sospesa automaticamente dai sistemi del concessionario, con riferimento ad ogni singola giocata che genera l’obbligo, e riprende solo ad avvenuta esecuzione dei prescritti adempimenti da parte del concessionario, che vi provvede direttamente o tramite il gestore del luogo cli vendita. Il prelievo delle vincite conseguite può essere effettuato anche in forme automatizzate utilizzando tenninali allo scopo predisposti. I concessionari comunicano all’Agenzia delle Dogane e dei .lv1onopoli l’avvio della commercializzazione del gioco pubblico mediante carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.

D’Attis

 

Il titolo è così sostituito: “Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi: “4. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco. 5. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.”

Fiorini, D’Attis, Mulè, Ruggieri

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Per il rafforzamento delle finalità di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante opportune misure di distanziamento sociale all’interno dei luoghi di vendita, oltre che per attuare un più puntuale controllo sui giochi, assicurare la certezza del prelievo ed una progressiva riduzione dell’impiego del denaro contante, è autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica mediante carta prepagata emessa dai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, anche in forme automatizzate utilizzando terminali allo scopo predisposti, per l’acquisto esclusivo delle scommesse commercializzate dall’emittente nei luoghi di vendita facenti parte della propria rete fisica, come censiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore nei luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e, se dotata della funzionalità tecnica di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale, costituisce titolo equipollente alla ricevuta di partecipazione ad ogni effetto giuridico, consentendo l’accredito sulla medesima degli importi corrispondenti alle vincite conseguite. Nei casi in cui è prevista la sottoscrizione di modulistica o l’acquisizione di informazioni e documenti per assolvere all’obbligo di adeguata verifica imposto dalla normativa antiriciclaggio, l’operatività della carta sospesa automaticamente dai sistemi del concessionario, con riferimento ad ogni singola giocata che genera l’obbligo, e riprende solo ad avvenuta esecuzione dei prescritti adempimenti da parte del concessionario, che vi provvede direttamente o tramite il gestore del luogo di vendita. Il prelievo delle vincite conseguite può essere effettuato anche in forme automatizzate utilizzando terminali allo scopo predisposti. I concessionari comunicano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’avvio della commercializzazione del gioco pubblico mediante carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.

D’Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri

 

ART. 217 Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi: “3-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco. 3-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.” Conseguentemente la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”

Fiorini, Mandelli, Occhiuto, D’Attis e altri

 

La rubrica è così sostituita: “Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi: “4. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid19· , b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco. 5. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.”

Relazione La disposizione prevede la possibilità di effettuare un riordino delle funzioni statali in materia di gioco per la organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale attraverso dei decreti direttoriali, emanati dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato la chiusura pressoché totale dell’offerta dei giochi pubblici nella rete fisica dei punti vendita; riducendo drasticamente la raccolta e le entrate erariali ed esponendo l’intero settore ad una crisi senza precedenti con pesanti rischi di ricadute occupazionali. La suddetta emergenza sanitaria non ha determinato dei cambiamenti nelle abitudini di comportamento, in particolare modo per quei prodotti che prevedono socialità nella fruizione del gioco. La presente proposta emendativa è finalizzata ad attuare i necessari interventi volti a garantire la sostenibilità della raccolta e della rete di vendita dei giochi numerici, inoltre la possibilità di poter apportare tempestivi sviluppi tecnologici ai prodotti di gioco per evitarne l’obsolescenza e la scarsa adattabilità alle attuali misure di distanziamento sociale e contenimento del contagio tuttora in corso. La norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Losacco

 

Dopo l’articolo 217 aggiungere il seguente: Articolo 217-bis (Credito d’imposta per il settore giochi nel segmento scommesse) 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, previa certificazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all’esercizio 2020. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.”, conseguentemente all’articolo 265, comma 5, sostituire la parola:” 800″ con la parola: “783”

Fiorini, Mandelli, Occhiuto, D’Attis e altri

 

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 221. bis (Disposizioni per la prevenzione dai rischi connessi al gioco d’azzardo) 1. All’articolo 11 O del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7-bis, dopo le parole “le sue regole fondamentali” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.” b) il comma 7-ter è sostituito dal seguente: “7-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d’azzardo, sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente, e la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni”; c) al comma 7-quater dopo le parole “per l’acquisizione di premi” sono aggiunte le parole “di modico valore”; d) il comma 7-quinquies è abrogato.

Mancini

 

Articolo 224 All’articolo 224 dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5.bis. Al fine di sostenere la filiera ippica e di migliorare la qualità e l’organizzazione delle corse dei cavalli, a decorrere dal 1 ° agosto 2020, in analogia alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, calcolato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito, per la rete fisica, nella misura del 20 per cento e, per il gioco a distanza, nella misura del 24 per cento.

Cadeddu, Pignatone, Gallinella e altri

 

ART. 217 Al comma 2, apportare le seguenti modifiche: a) sostituire le parole; « una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative», con le seguenti parole:« una quota pari all’l per cento del montepremi relativo»; b) dopo le parole:« acquisita all’erario.», aggiungere le seguenti parole:« Di detta quota lo 0,3 per cento è attribuito al fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costituito presso l’Istituto per il credito sportivo.

Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari e altri

 

Art. 217 Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di contenere gli effetti economici prodotti dal Covid 19 sul settore dell’ippica e rilanciare il relativo settore, in favore dei soggetti esercenti di gestione degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, concessionari per la raccolta di scommesse sulle corse ippiche ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dal mese di marzo 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% sui relativi canoni mensili di concessione e locazione. Con decreto del direttore del!’ Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”.

Di Maio Marco

 

Ali ‘art 222 il comma 1 dopo le parole: “del settore agricolo, della pesca” inserire: “,ippica”. Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente 3 bis: “Ai soggetti esercenti attività dì gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaj; concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.R. 08 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d’imposta nella misura del 60 o/o sui canoni di locazione e/o concessione mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine del!’ emergenza Covid-19, pagati ai soggetti (pubblici e privati) proprietari degli ippodromi. Ai soggetti esercenti attività dì gestione degli ippodromi riconosciuti dal MipaaJ; concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.R. 08 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d’imposta nella misura del 60 o/o sui minori aggi mensili, a partire dal mese di marza 2020 e fino al tennine dell’emergenza Covid-19, corrisposti dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, rispetto a quelli percepiti nei corrispondenti mesi del 2019.

Morrone

es/AGIMEG