Dl Riaperture Bis, Fipe: “Cosa prevede il nuovo decreto”

La Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha pubblicato alcune Faq riguardanti il DL Riaperture Bis. Ecco le domande riguardanti il settore del gioco:

Ho un’attività di bar e una sala giochi in un locale annesso. Quando potrò riattivare le slot?

L’art. 7, del D.L. “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe) ha previsto, con riferimento alla zona gialla, la riapertura, a partire dal prossimo 1° luglio, di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Le predette attività, invece, restano sospese in zona arancione e rossa.

Con il nuovo Decreto, cambia qualcosa con riferimento alla disciplina dei pubblici esercizi nelle zone a più alto rischio di contagio (arancione e rossa)?

Il D.L. “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe) non ha apportato modifiche al regime giuridico applicabile nelle zone arancioni e rosse concernente le attività di pubblico esercizio.
Per quel che concerne gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pertanto, continuano a trovare applicazione gli artt. 37 e 46 del DPCM 2 marzo 2021 secondo cui, nelle predette zone:

– restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) è confermato l’obbligo di sospendere l’asporto alle 18.00;
– restano inoltre consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Con riferimento alle altre attività di pubblico esercizio, inoltre, nelle zone arancioni e rosse permane il divieto di feste, anche conseguenti a cerimonie, sagre, fiere, convegni, congressi, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casinò, nonché la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture a essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Quali sanzioni sono previste per gli esercizi che non rispettano le limitazioni orarie o le altre misure di sicurezza?

I trasgressori delle disposizioni previste dal D.L. “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe) così come quelle disciplinate dal DPCM dello scorso 2 marzo e dal D.L. “Riaperture”, potranno esser puniti ex art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima.
Inoltre è bene precisare che l’Autorità di controllo, già all’atto dell’accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata).
Inoltre, permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117). cdn/AGIMEG