Dl Covid: ecco la BOZZA INTEGRALE. Ancora nessuna riapertura per sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Unica salvezza un apposito DPCM

Quella che segue è l’attesa bozza integrale del cosiddetto Dl Covid dove vengono indicate le disposizioni per le riaperture di diverse attività nei prossimi mesi. Non c’è ancora cenno alla riapertura delle attività di gioco e le nuove misure sono valide fino al prossimo 31 luglio, ma nel testo si legge che possono essere modificate con uno o più DPCM.

Zona gialla

Dal 20 aprile tornano le zone gialle e arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra Regioni rosse e arancioni. E’ quanto si legge in una bozza, ancora suscettibile di modifiche, del decreto legge Covid atteso in Cdm domani. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero avere validità fino al 31 luglio. Fino a questa data, infatti, dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d’emergenza Covid.

Certificazione

Arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Il certificato potrà essere cartaceo o digitale e varrà sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal Covid: per chi abbia concluso un intero ciclo di vaccinazione sarà rilasciato dalla struttura sanitaria che effettua la somministrazione; per chi sia guarito viene rilasciato dall’ospedale, medico di base o pediatra. Varranno invece 48 ore i certificati per chi abbia effettuato test molecolare o antigenico, rilasciati da strutture sanitarie o farmacie. Il pass verde sarà valido in tutti i paesi Ue. “Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle  certificazioni verdi”. Rischia il carcere chi falsifica le certificazioni verdi. Lo prevede l’articolo 13, dedicato alle sanzioni, della bozza del provvedimento. Oltre alla sanzione pecuniaria dai 400 ai 3mila euro prevista anche per le altre violazioni delle disposizioni anti covid, alla falsificazione dei certificati si applicano le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 del codice penale “aumentate di un terzo”. Vale a dire nel caso più grave, cioè quello di un pubblico ufficiale che produce un falso, con la reclusione da uno a sei anni aumentata di un terzo, ovvero fino a otto anni di carcere.

Spostamenti tra regioni

Nelle zone gialle, fino al 15 giugno sarà consentito un solo spostamento al giorno per andare a trovare parenti e amici tra le 5 e le 22 in massimo 4 persone oltre ai minorenni sui quali si esercita la responsabilità genitoriale. Nella bozza si ribadisce che lo spostamento nelle zone gialle è consentito sia all’interno della regione sia tra regioni dello stesso colore. In zona arancione lo spostamento è consentito solo in ambito comunale, mentre per uscire dalle zone arancione o rossa servirà la certificazione verde.

Scuola

Le scuole superiori potranno adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca”, mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca”. Le disposizioni, prosegue il testo, “non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni” fatto salvo casi di “eccezionale e straordinaria gravità” dovuti al Covid.

Università

“Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza. Nel medesimo periodo, nella zona rossa – si legge nel documento –, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti”. “Sull’intero territorio nazionale – prosegue –, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”.

Coprifuoco

Ristoranti da 1/6 al chiuso a pranzo Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto” mentre dal primo giugno potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso. Si conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Teatri, cinema e concerti

“A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo”, si legge nella bozza Covid.

In zona gialla ok sport squadra-contatto

“A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”.

Piscine

“A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.

Mercati e centri commerciali

Sempre dal 15 maggio riaprono i mercati e i centri commerciali anche nei giorni festivi

Palestre

“A decorrere dal 1  giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.

Stadio

Dal primo giugno si potrà andare a eventi sportivi con capienza degli stadi o palazzetti non superiore al 25% e non più di 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

Centri termali e parchi tematici

Dal 1  luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e le attività dei parchi tematici e di divertimento, di fiere, convegni e congressi.

Zona rossa

“Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano” nelle regioni “nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile”. Inoltre “dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive” nelle province “in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti” e “nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”.

Ecco la BOZZA INTEGRALE DEL DL COVID

sb/AGIMEG