Delega fiscale: Punto di gioco legale solo se il titolare ha conseguito un provvedimento abilitativo ai sensi dell’88 Tulps

“Nel punto di offerta di gioco è consentita l’offerta di tutti i giochi pubblici che costituiscono l’oggetto della concessione che viene conseguita, è legale solo se il titolare ha conseguito un provvedimento abilitativo ai sensi dell’88 Tulps . E’ sempre vietata la pratica di gioco mediante tecnologia palmare, tablet e smartphone che non sia di proprietà del giocatore. E’ vietato al concessionario mettere a disposizione dei giocatori la tecnologia per l’offerta di giochi pubblici, salvo che non costituisca materiale strettamente necessario per l’attrezzatura di un punto di offerta di gioco della rete fisica di raccolta dello stesso concessionario. Gli stessi concessionari sono tenuti a collaborare con l’Agenzia dei Monopoli nell’azione di contrasto e repressione di ogni forma di gioco praticato in assenza di titoli abilitativi”.
Sono alcuni dei punti analizzati dalla bozza del decreto legislativo alla Delega fiscale, che sembra già delineare una precisa strada di intenti e di interesse verso alcune parti della filiera, che è in fase di studio del Governo e che Agimeg ha potuto visionare. cz/AGIMEG