Decreto Sostegni Bis, UPB: “Interviene settorialmente tramite contributi a fondo perduto, crediti di imposta ed esenzioni dal pagamento di imposte e contributi”

“Gli interventi più consistenti riguardano le disposizioni di sostegno alle imprese, all’economia e di abbattimento dei costi fissi (Titolo I, 16,9 miliardi), nell’ambito delle quali le maggiori spese sono indirizzate a contributi a fondo perduto, diversamente articolati: i) un primo contributo, riconosciuto in modo automatico dall’Agenzia delle entrate, a favore dei soggetti già beneficiari dello stesso sostegno economico previsto dal DL 41/2021 (valutato in base a specifiche soglie di fatturato, per soggetti titolari di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel 2020 di almeno il 30 per cento); ii) un secondo, nuovo, contributo, alternativo al primo, a favore degli operatori economici stagionali (in base a determinate soglie di ricavi o compensi e di calo di fatturato mensile nel periodo aprile 2020-marzo 2021 rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020); iii) un terzo contributo, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, calcolato in base a peggioramenti del risultato economico di esercizio. Sono inoltre previsti interventi destinati a varie finalità: un credito d’imposta su canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e per canoni di affitto d’azienda, riduzioni della Tari per le categorie economiche interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni alle attività, misure per l’internazionalizzazione delle imprese, la proroga del periodo di sospensione dell’attività di riscossione mediante ruolo, il differimento al 2022 dei termini della cosiddetta plastic tax, misure a sostegno del settore sportivo e di quello turistico, riduzioni della spesa sostenuta per utenze elettriche non domestiche. Con riferimento alle misure per l’acceso al credito e la liquidità delle imprese (Titolo II, 9,1 miliardi), è rifinanziato, per proroghe e nuovi strumenti, il Fondo di garanzia PMI e sono integrate le risorse assegnate all’ISMEA (garanzie per il settore agricolo). Viene introdotto un rafforzamento dell’ACE (aiuto alla crescita economica) per il 2021, con opzioni alternative al suo normale funzionamento. Sempre per l’anno in corso, viene disposta l’estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili. È modificata la disciplina dell’agevolazione relativa al credito d’imposta su beni strumentali nuovi (ex superammortamento). Sono prorogati gli incentivi alla cessione di crediti deteriorati. È concessa la possibilità di recuperare, al momento iniziale di avvio delle procedure, l’IVA su crediti non riscossi in procedure fallimentari. Interventi ulteriori derivano dalle disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (Titolo IV, 4,3 miliardi). In primo luogo sono previsti esoneri contributivi (subordinati all’autorizzazione della Commissione europea e connessi a divieti di licenziamento), sia per i settori turismo, stabilimenti termali e commercio sia collegati a contratti di “rioccupazione post pandemia”, ossia a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretti a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati nella fase post pandemica. È disposta la proroga delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e gli incaricati alle vendite (1.600 euro) nonché per i collaboratori sportivi (variabile da 800 a 2.400 euro a seconda dei compensi percepiti nell’anno di imposta 2019). Viene riconosciuta l’erogazione di ulteriori quattro quote del reddito di emergenza, relative alle mensilità da giugno a settembre del 2021. Ulteriori disposizioni riguardano i contratti di solidarietà e di espansione nonché la disapplicazione a partire dal mese di giugno fino alla fine del presente anno del décalage della NASPI (ossia la riduzione del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione)”. E’ quanto sottolineato dal Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio sul Decreto. “Il decreto legge in esame, analogamente al precedente decreto Sostegni, prevede interventi di natura settoriale, ponendosi anch’esso in continuità con le misure adottate con i decreti anticrisi a partire da marzo 2020 a beneficio dei settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive. In particolare, il decreto legge da una parte riprende la struttura di aiuti delineata dai decreti di marzo, maggio e agosto 2020 e integrata dal decreto Ristori e dalla legge di bilancio per il 2021; dall’altra rifinanzia misure introdotte dal decreto Sostegni. Tutti i settori maggiormente colpiti da provvedimenti restrittivi a partire dall’inizio della crisi sanitaria sono oggetto di interventi. Nel loro insieme, sulla base delle quantificazioni della Relazione tecnica, le misure in esame comportano oneri pari a 3,3 miliardi per il 2021, 54 milioni per il 2022 e 97 milioni per il 2023, che si aggiungono ai 2,5 miliardi di interventi complessivamente previsti per gli stessi anni dai provvedimenti precedenti (tab. 2.4). Il decreto Sostegni bis interviene settorialmente tramite contributi a fondo perduto, crediti di imposta ed esenzioni dal pagamento di imposte e contributi. Per quanto riguarda i primi due strumenti, dal momento che la maggior parte delle misure adottate è essenzialmente costituita da rifinanziamenti di fondi già istituiti e proroghe di crediti di imposta già concessi da marzo 2020 – la tabella presenta le risorse rese disponibili dal decreto legge in esame per il 2021 e per il 2022 e riepiloga il complesso delle risorse già stanziate agli stessi fini per il 2020, 2021 e 2022 dalla totalità dei decreti anticrisi. In particolare: (…) è istituito un nuovo fondo, con una dotazione di 100 milioni per il 2021, per il sostegno delle attività economiche rimaste chiuse per almeno quattro mesi a partire da gennaio 2021 (art. 2). A vantaggio dei settori particolarmente colpiti dalle misure restrittive – imprese esercenti attività commerciale e di ristorazione nei centri storici e imprese operanti nel settore degli eventi privati – è inoltre rifinanziato per 100 milioni per il 2021 il fondo, da ripartire fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, istituito dal DL 41/2021 (art. 8, c. 2)15. Sono infine incrementate di 50 milioni per il 2021 e di 150 milioni per il 2022 le risorse disponibili per il credito di imposta a beneficio delle imprese del settore tessile e della moda introdotto dalla legge di conversione del decreto legge di maggio”, aggiunge. cdn/AGIMEG