Decreto Sostegni Bis: proposto accantonamento articolo su sostegno attività giochi e scommesse. Ritirati articoli su proroga scommesse

In Quinta Commissione Bilancio alla Camera prosegue l’esame degli emendamenti al Decreto Sostegni Bis. Il relatore Giuseppe Buompane (M5S) ha proposto l’accantonamento dell’articolo aggiuntivo Martinciglio 22.015.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l’obbligo di prestare le garanzie relative all’obbligo di riversamento dell’importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell’anno 2020 e per il primo semestre dell’anno 2021.
3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l’esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22.015. Martinciglio. (M5S)

E’ stato invece ritirato dal presentatore l’articolo aggiuntivo Paolo Russo 71.04.

Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sostegno al comparto agricolo e alla filiera ippica)

  1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l’indotto del comparto agricolo colpiti dall’emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con l’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, ed al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per quella a «distanza» al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per quella a «distanza» al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per quella a «distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.
71.04. Paolo Russo. (FI)

Ritirato dal presentato anche l’articolo aggiuntivo Capitanio 76.014.

Dopo l’articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Proroga scommesse)

  1. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, in ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità di delineare un quadro economico idoneo ad identificare l’equilibrio delle concessioni, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 novembre 2021 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere, sono prorogate al 30 novembre 2021, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7500 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 4.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,7 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.
76.014. Capitanio, Pretto. (Lega)

cdn/AGIMEG