Decreto Sostegni Bis in Aula alla Camera. Respinti emendamenti su misure di sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici

Oggi in Aula alla Camera la discussione generale e a seguire l’esame del disegno di legge di conversione del decreto 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Sono stati respinti gli emendamenti riguardanti il settore del gioco al Decreto Sostegni Bis. La Quinta Commissione Bilancio ha deliberato, infatti, di conferire il mandato ai relatori Buompane e Bitonci di riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame, intendendosi conseguentemente respinte tutte le proposte emendative rimaste accantonate. Si tratta dell’articolo aggiuntivo Martinciglio 22.015, dell’articolo aggiuntivo D’Attis 7.072 riguardante il sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici e Navarra 11.069 riguardante le misure di sostegno per il settore dei giochi.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l’obbligo di prestare le garanzie relative all’obbligo di riversamento dell’importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell’anno 2020 e per il primo semestre dell’anno 2021.
3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l’esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22.015. Martinciglio. (M5S)

Art. 11-bis.
(Misure di sostegno per il settore dei giochi)

  1. In ragione della straordinarietà e imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato a identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già prorogate che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022 per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, di cui all’articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per le predette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico, proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondere per la proroga della concessione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la predetta proroga sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 12 mesi.
5. Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di trentasei mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze delle predette concessioni e posticipa la data di decorrenza di concessioni già assegnate ma non ancora avviate. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e sono determinati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga delle predette concessioni sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1130 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nella determinazione degli importi da corrispondere per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3 e 4 come definiti con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 5, come definiti con determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in data 30 novembre 2021.
9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
10. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
11. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita e il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del 2022, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tranzo e di Bolzano e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale dei locali autorizzati alla raccolta del gioco.
11. Restano fermi, per le attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
12. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 è abrogato.
11.069. Navarra. (PD)

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.
2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, di cui all’articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.
5. Le concessioni dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.
6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3, 4, 5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
10. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:

a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell’entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l’impugnazione;

b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2022, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.

11. Restano fermi, per le attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
12. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.
13. L’articolo 27 e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.
14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati 399,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione, per il medesimo importo, del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 399,4 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.072. D’Attis, Ungaro (FI)

cdn/AGIMEG