Decreto Sostegni Bis, Banca d’Italia: “Misure a sostegno delle imprese e dell’attività economica”

“A fronte della recrudescenza dell’epidemia il sostegno pubblico è proseguito quest’anno con un primo decreto varato a marzo (cosiddetto “sostegni”)1 e con quello oggi in discussione (decreto legge n. 73 del 2021, cosiddetto “sostegni bis”). Se da un lato vi è continuità con gli interventi effettuati nel corso del 2020, dall’altro i nuovi provvedimenti hanno iniziato a tracciare un graduale percorso di uscita dalle misure emergenziali (in particolare con riguardo ai sistemi di garanzia pubblica sui prestiti e alle moratorie). Nelle valutazioni ufficiali il decreto “sostegni bis” determina un aumento dell’indebitamento netto nel 2021 di poco più di 39 miliardi, pari al 2,2 per cento del PIL (nel triennio successivo l’aumento medio annuo è di 0,4 miliardi; tavola 1) 2 . A fronte di misure espansive per quasi 43 miliardi (di cui oltre 37 per maggiori spese) il decreto individua coperture per 3,5 miliardi (3,2 sono dovuti a risparmi di spesa, in larga parte relativi a misure approvate lo scorso marzo, e 0,3 a maggiori entrate collegate alle misure espansive). Il provvedimento destina tre quarti delle misure espansive (circa 32 miliardi) alle imprese e al sostegno dell’attività economica e quasi il 9 per cento al lavoro e alle politiche sociali (quasi 4 miliardi). Sono queste le aree di intervento sulle quali mi soffermerò in questa audizione. Le restanti risorse sono destinate principalmente agli enti territoriali e al comparto dell’istruzione e della ricerca (2,7 miliardi) e al servizio sanitario (2,3 miliardi). Nel complesso, secondo le valutazioni ufficiali, gli interventi approvati nel primo semestre del 2021 (decreti “sostegni”, “sostegni bis” e DL 59/20213 ) determinano un aumento dell’indebitamento netto pari a 71,5 miliardi nell’anno in corso (4,1 punti percentuali del PIL) e di 5 miliardi all’anno in media nel triennio successivo (poco meno di 0,3 punti; tavola 2). Per il 2021 i tre decreti hanno destinato circa due terzi delle risorse (circa 47 miliardi) al sostegno delle imprese e dell’attività economica, poco più di 10 miliardi ai lavoratori e alle famiglie e quasi 8 miliardi a interventi per affrontare l’emergenza sanitaria. La restante parte delle risorse è indirizzata principalmente agli enti territoriali e al comparto dell’istruzione e della ricerca (5,6 miliardi). Lo scorso gennaio il Parlamento aveva autorizzato uno scostamento di bilancio di 32 miliardi (1,8 per cento del PIL) per l’anno in corso, utilizzato quasi interamente dal decreto “sostegni” di marzo. In aprile è stato autorizzato un ulteriore scostamento di 40 miliardi (circa 6 in media dal 2022 al 2033), in gran parte utilizzato con il decreto oggi in discussione e con il DL 59/2021. Gli interventi del decreto a sostegno delle imprese e dell’attività economica determinano nell’anno in corso maggiori spese per 27 miliardi e minori entrate per 5,1 miliardi. Gli interventi possono essere ripartiti in due principali tipologie. La prima include provvedimenti di tipo emergenziale volti a sostenere le aziende maggiormente colpite dalle conseguenze della pandemia, in sostanziale continuità con i decreti che si sono succeduti nell’ultimo anno. La seconda include misure di natura più selettiva, che mirano a incentivare gli investimenti e la patrimonializzazione delle imprese. Tra gli interventi che non rientrano in queste due categorie si segnala la proroga degli incentivi per la cessione dei crediti deteriorati che consentono di trasformare in crediti d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) per un ammontare proporzionale al valore dei crediti ceduti (tale misura comporta oneri per 0,9 miliardi nell’anno in corso). Misure di carattere emergenziale. – Tra i principali interventi di carattere emergenziale figurano i contributi a fondo perduto, cui il decreto destina 15,6 miliardi, in parte rivenienti dai risparmi di spesa (3,2 miliardi) sulle risorse stanziate dal decreto “sostegni” per misure analoghe (11,2 miliardi). I finanziamenti a fondo perduto previsti dai due decreti ammontano complessivamente a oltre 23 miliardi. Al 30 aprile scorso le erogazioni di contributi a fondo perduto a valere sui fondi stanziati dai decreti dello scorso anno4 e dal decreto “sostegni” ammontavano a circa 14 miliardi, a fronte di quasi 4,7 milioni di domande. Il settore che ne ha maggiormente beneficiato è quello degli alberghi e della ristorazione, che ha subito la contrazione di fatturato più forte nel corso del 2020 (quasi il 45 per cento); questo comparto ha ricevuto circa il 27 per cento delle erogazioni complessive a fronte di una quota del 4 per cento del totale del valore aggiunto e di poco meno del 7 per cento degli occupati5 . Il decreto proroga fino alla fine dell’anno in corso i provvedimenti relativi alle garanzie pubbliche e alla moratoria sui prestiti alle imprese, rimodulandoli per favorire un’uscita graduale dalle agevolazioni; in particolare vengono ridotte le aliquote di copertura dei prestiti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (FCG) e viene limitata alla quota capitale delle rate la proroga della moratoria sui mutui. Complessivamente, l’impatto sull’indebitamento netto di tali misure è pari a circa 1,9 miliardi nel 20216 . La moratoria straordinaria sui finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese è stata introdotta dal decreto “cura Italia” (DL 18/2020) fino a settembre del 2020, ed è stata poi estesa a gennaio 2021 dal DL 104/2020 e a giugno 2021 con la legge di bilancio. Viene adesso prorogata fino alla fine di quest’anno per le imprese già beneficiarie che ne facciano richiesta. Per le garanzie concesse dall’FCG e da SACE (“garanzia Italia”) – oltre alla proroga fino alla fine del 2021 – è prevista (previa autorizzazione della Commissione europea) l’estensione della durata massima dei prestiti garantiti da 6 a 10 anni, anche per quelli già in essere (per i prestiti fino a 30.000 euro garantiti dall’FCG la durata massima è di 15 anni, come già disposto dalla legge di bilancio per il 2021). La quota massima di finanziamento coperta da garanzia pubblica dell’FCG per i prestiti concessi dal primo luglio viene ridotta dal 100 al 90 per cento per le operazioni fino a 30.000 euro e dal 90 all’80 per cento per le altre, per le quali si ritorna quindi alla percentuale prevista prima della pandemia. Al 3 giugno scorso erano pervenute all’FCG domande per un ammontare di finanziamenti pari a circa 174 miliardi; alla stessa data i prestiti garantiti da SACE (“garanzia Italia”) ammontavano a 24,1 miliardi. Gli stanziamenti previsti sono ampiamente sufficienti a soddisfare le ulteriori richieste di prestiti garantiti che dovessero pervenire nei prossimi mesi. Sono inoltre definiti interventi connessi con specifiche voci di costo delle imprese. Si tratta in gran parte di estensioni temporali o rimodulazioni di misure già in essere. Sono previste anche riduzioni del prelievo fiscale, nonché il temporaneo aumento del limite sui crediti di imposta compensabili o rimborsabili. Gli oneri per il 2021 di questi provvedimenti ammontano complessivamente a circa 7 miliardi. In particolare: i) è istituito un fondo per la riduzione della TARI in favore delle attività economiche interessate dalle misure restrittive (0,6 miliardi); ii) è prorogata ulteriormente la sospensione delle attività dell’agente della riscossione, al 30 giugno 2021 (dal 30 aprile 2021, termine della proroga introdotta dal decreto “sostegni”), con una perdita di gettito stimata per l’anno in corso pari a 0,5 miliardi, in parte compensata da maggiori entrate il prossimo anno (0,2 miliardi); iii) è reso più celere il recupero dell’IVA relativa a crediti inesigibili oggetto di procedure concorsuali (0,3 miliardi nell’anno in corso); iv) è prorogata la riduzione degli oneri per le utenze elettriche diverse dagli usi domestici (0,2 miliardi nel 2021); v) è ulteriormente differita l’entrata in vigore della cosiddetta plastic tax (0,1 miliardi) all’1 gennaio 2022 (dall’1 luglio 2021, come disposto dalla legge di bilancio per il 2021). Il decreto prevede minori entrate contributive per 1,5 miliardi nel 2021 e 0,3 miliardi nel 2022 determinate principalmente dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro: i) dei settori del turismo, commercio e stabilimenti termali che abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale nella prima parte dell’anno in corso; ii) che assumano con “contratti di rioccupazione” volti a incentivare l’inserimento di persone attualmente disoccupate (l’esonero si applica per la durata del progetto individuale di inserimento, pari a sei mesi, previsto dal contratto). Sulle norme in materia contributiva si torna nella sezione 3. Al fine di rafforzare le condizioni di liquidità delle imprese, per il solo 2021, è innalzato da uno a due milioni il limite massimo dei crediti di imposta compensabili o rimborsabili, con un impatto sul gettito pari a 1,6 miliardi nell’anno in corso. È inoltre prorogata per le imprese del settore turistico ed estesa alle imprese di altri settori (che abbiano registrato perdite di fatturato pari ad almeno il 30 per cento tra aprile 2020 e marzo 2021 rispetto ai dodici mesi precedenti) la possibilità di usufruire di un credito d’imposta relativo all’ammontare del canone di locazione di immobili a uso non abitativo, comportando maggiori oneri per complessivi 1,9 miliardi nel 2021. Il decreto prevede infine contributi a favore di specifici settori, in particolare quelli del trasporto aereo, dello sport, del turismo e della cultura, con oneri complessivi pari a 1,3 miliardi. Si tratta anche in questo caso di estensioni di provvedimenti attivati nei mesi scorsi. Misure a sostegno degli investimenti e della patrimonializzazione delle imprese. – Il decreto rafforza temporaneamente il cosiddetto Aiuto alla crescita economica (ACE) innalzando al 15 per cento (dall’1,3 per cento del regime ordinario) l’aliquota del rendimento nozionale sugli incrementi di capitale fino a 5 milioni effettuati nel 2021; ne amplia la possibilità di fruizione concedendo alle imprese l’opzione di trasformare l’importo deducibile dal reddito in un credito di imposta da utilizzare immediatamente in compensazione (sono previsti meccanismi di recupero del beneficio qualora agli aumenti di capitale facciano seguito sue diminuzioni). L’intervento comporta oneri per 2 miliardi nel 2021. L’ACE è una misura utile e ben disegnata. Il suo potenziamento può risultare particolarmente utile nella congiuntura attuale, caratterizzata da un generalizzato aumento dell’indebitamento e dalla contrazione della redditività che determinano l’indebolimento della patrimonializzazione delle imprese italiane7 . Il provvedimento potrà determinare benefici di natura selettiva: incentiva apporti di capitale da parte degli azionisti che si verificheranno prevalentemente quando vi sia una concreta prospettiva che l’azienda cresca e generi reddito. Il decreto inoltre estende ai soggetti con un volume di ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali (ex Superammortamento) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 in compensazione in un’unica quota annuale, anziché su tre anni. Tale intervento determina maggiori oneri per 1,3 miliardi nel 2021 (compensati negli anni successivi). Il decreto dispone anche il rifinanziamento per 1,2 miliardi del fondo che eroga crediti agevolati alle imprese esportatrici (con impatto solo sul fabbisogno) e per 0,4 miliardi del Fondo per la promozione integrata, per il cofinanziamento a fondo perduto di crediti agevolati. Ha un impatto finanziario contenuto (circa 200 milioni nell’arco di otto anni), ma può avere effetti allocativi importanti, l’esenzione dalle imposte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start-up o piccole e medie imprese (PMI) innovative detenute per almeno tre anni o reinvestite in quote del capitale sociale di aziende dello stesso tipo8 . Gli investimenti avverranno presumibilmente solo in presenza dell’aspettativa di buoni risultati economici, il beneficio andrà quindi a sostegno delle operazioni più promettenti. Si tratta di una norma potenzialmente utile a rafforzare il capitale di un segmento particolarmente dinamico del settore produttivo, ma ancora poco sviluppato. Sono esclusi dal beneficio gli intermediari specializzati che in questa fase potrebbero rappresentare un’utile fonte di finanza esterna; per limitare l’impatto sul bilancio pubblico di un eventuale ampliamento della platea dei beneficiari del provvedimento si potrebbe riconoscere agli intermediari specializzati un’esenzione parziale. Hanno carattere selettivo anche due misure relative all’operatività del Fondo centrale di garanzia (con oneri per 1,1 miliardi nell’anno in corso e 0,1 nel 2022). La prima, al fine di facilitare l’accesso ai finanziamenti necessari per l’attività di ricerca e sviluppo delle imprese, stabilisce che l’FCG può effettuare interventi su interi portafogli di crediti a medio-lungo termine che le banche cartolarizzano, a patto che si tratti per almeno il 60 per cento di prestiti finalizzati a finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimenti. La misura dovrebbe indurre le banche a concedere prestiti di questo tipo a tassi relativamente più favorevoli. Rispetto a quanto previsto dal decreto “liquidità” per il 2020 la misura si applica anche ai portafogli di prestiti facenti capo alle imprese più rischiose (il limite massimo della quota della tranche junior coperta dal Fondo viene portato dal 7 al 25 per cento del portafoglio; nel decreto “liquidità” il limite era fissato al 18 per cento). L’ammontare massimo del portafoglio viene innalzato da 300 a 500 milioni e i finanziamenti ammissibili possono avere una durata compresa tra 6 e 15 anni (tra 1 e 7 anni in precedenza). Viene però ridotta la copertura della tranche junior offerta dal Fondo (all’80 per cento, dal 90 previsto a suo tempo dal decreto “liquidità”). La seconda misura, per sostenere la realizzazione di programmi qualificati di sviluppo di aziende di media dimensione, prevede che l’FCG possa fornire una copertura a portafogli di obbligazioni emesse a tale fine da varie imprese (per un importo compreso tra 2 e 8 milioni di euro per ciascuna di esse) e successivamente accorpate per la cartolarizzazione”. E’ quanto sottolineato in audizione sul Decreto Sostegni Bis del Capo dal Servizio Struttura economica della Banca d’Italia Fabrizio Balassone. cdn/AGIMEG