Decreto organizzazione agenzie fiscali, on. Bernardo (Pdl) “Incorporazione Aams con Dogane e soppressione agenzia per sviluppo ippico già previste nella Legge del 2012”

La VI Commissione Finanze della Camera ha discusso ieri dello schema di Decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali. Il relatore Maurizio Bernardo (Pdl) ha illustrato l’articolo del decreto, evidenziando che “il comma 1 prevede il riordino della struttura delle agenzie fiscali in funzione del contenimento delle spese di funzionamento, già disposto ai sensi dell’articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, ed il conseguente riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo. Ricorda che l’articolo 23-quater ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia del territorio e la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. Ivi è, in particolare, previsto che l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’Agenzia del territorio fossero incorporate, rispettivamente, nell’Agenzia delle dogane e nell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o dicembre 2012.

Tale riordino si pone l’obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari attraverso l’impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, promuovendo una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l’attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. È stabilito inoltre che, nella riorganizzazione, le agenzie perseguano l’obiettivo di una riduzione dell’invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi (primo e secondo periodo del comma 1).

Tali tecniche concernono, in particolare, gli approfondimenti metodologici e le analisi di settori e comparti poste in essere dalle agenzie, così da intercettare situazioni «concrete» di specifico rischio di evasione/elusione, tanto ai fini dell’attività istruttoria «esterna» quanto ai fini dell’attività di accertamento vera e propria, la cui incisività e accuratezza condizionano giocoforza la qualità ed efficacia dei controlli.

Sul punto, rammenta che l’articolo 6, comma 1, della legge delega n. 23 del 2014 stabilisce, per i soggetti di maggiori dimensioni, l’attivazione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del «rischio fiscale», prevedendo l’organizzazione di adeguate strutture dell’amministrazione finanziaria dedicate alle attività di comunicazione e cooperazione con i contribuenti di maggiori dimensioni, finalizzate a promuovere la conoscenza della gamma di attività e procedure ad elevato «rischio» di evasione e, dunque, del complesso di attività di accertamento da parte dell’amministrazione.

Il terzo periodo del comma 1 stabilisce che, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l’assolvimento degli obblighi tributari, le agenzie orientano i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell’economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Con riferimento alla riorganizzazione delle agenzie, le osservazioni di cui alla lettera a) del parere espresso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati e alla lettera a) del parere espresso dalla 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato invitano il Governo a valutare l’utilità di procedere a un’analisi valutativa anche tenendo conto dei migliori standard internazionali e avvalendosi anche di professionalità e competenze di organismi terzi, in particolare l’OCSE e (secondo il parere approvato dalla 6a Commissione del Senato) il Fondo monetario internazionale.

Rileva come tale osservazione non sia stata accolta nel testo dell’articolato in esame, in considerazione del fatto che trattasi di attività riconducibile alle competenze istituzionali del Dipartimento delle Finanze ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante riorganizzazione del MEF.

Il comma 2 stabilisce che le convenzioni stipulate dal Ministro dell’economia e delle finanze con le singole agenzie fiscali contengano per le medesime l’indicazione di specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l’attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione informativa e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, e dei nuovi istituti della semplificazione introdotti in attuazione dell’articolo 7 della legge n. 23 del 2014.

Il comma 3 stabilisce pertanto che il citato sistema delle convenzioni fra Ministro dell’economia e delle finanze e agenzie fiscali venga rivisto in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza. In tal senso, prevede in primis che le convenzioni debbano contenere l’indicazione degli indicatori della produttività, qualità e tempestività dell’attività svolta nelle singole aree di operatività (lettera a)), e quelli idonei alla misurazione della efficacia e efficienza gestionale complessiva (lettera b)).

Passa quindi a illustrare il comma 4, il quale reca la specificazione dei criteri di definizione degli indicatori da adottarsi ai sensi del comma 3. Innanzitutto, viene previsto che la loro adozione dovrà avvenire tenendo conto di quanto stabilito in materia di statuto dei diritti del contribuente dalla legge n. 212 del 2000, anche con riguardo alle richieste di documentazione già in possesso dell’amministrazione finanziaria (lettera a)); alla preponderanza del peso che, nell’ambito degli indicatori, rivestano quelli che siano espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l’attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio (lettera b)); alla tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell’autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

Il comma 5 afferma che le convenzioni di cui al comma 1 devono definire puntualmente anche i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi per il conseguimento degli obiettivi assegnati nell’attività di propria competenza sulla base dell’Atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché la definizione degli indicatori di rischio di non «conformità» ai medesimi, per ciascuna agenzia fiscale.

Ai sensi del comma 6 le nuove norme relative alle convenzioni si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il comma 7 prevede che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati nelle convenzioni di cui al comma 1, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ordinariamente destinati al finanziamento delle agenzie, per la quota incentivante da destinarsi al personale delle stesse, saranno integrati con un apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. Il dispositivo precisa, inoltre, che, in forza di detto vincolo, per l’attività svolta a decorrere dall’anno 2016, l’ammontare della predetta quota incentivante da assegnare alle agenzie non potrà superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente.

Fa quindi presente come il nuovo testo del comma 7 sia stato integrato prevedendo che, tra gli strumenti utilizzati per la verifica del maggior gettito, siano anche considerati i dati, ove disponibili e pertinenti, desumibili dal rapporto al Parlamento sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014. Attraverso tale specificazioni sono state accolte sia dalla lettera b) del parere espresso dalla VI Commissione della Camera sia l’osservazione di cui alla lettera b) del parere espresso dalla 6a Commissione del Senato, che sottolineano l’opportunità di coordinare le attività previste dalle disposizioni in esame con quelle di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e contributiva e dell’erosione fiscali previste dallo schema di decreto legislativo n. 182-bis, anch’esso attualmente all’esame del Parlamento.

Il comma 8 prevede che, ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

Rileva come non siano state invece accolte la condizione contenuta nel parere approvato dalla VI Commissione della Camera e l’osservazione di cui alla lettera c) del parere della 6a Commissione del Senato in merito alla possibilità di istituire posizioni organizzative non dirigenziali, al fine di garantire l’operatività delle Agenzie, in aggiunta a quelle previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, finanziate con una parte delle risorse derivanti dal risparmio conseguito mediante la soppressione delle posizioni dirigenziali (destinando comunque una quota del risparmio ad economia di bilancio). La relazione illustrativa dà conto di tale scelta chiarendo che la valutazione riguardo a un intervento di questo tipo è rinviata nell’ambito di una riforma più organica e complessiva delle Agenzie fiscali.

Il comma 9 impone altresì alle agenzie una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle stesse.

Segnala inoltre come, accogliendo le osservazioni di cui alla lettera c) del parere approvato dalla VI Commissione della Camera espresse e alla lettera d) del parere espresso dalla 6a Commissione del Senato, nel nuovo testo del comma 9 sia specificato che tale percentuale è da riferirsi alla dotazione organica complessiva delle agenzie relativa a tali posizioni.

Il comma 10, a seguito della riduzione delle dotazioni organiche di cui ai commi 8 e 9, dispone che i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

Il comma 11 dispone che, in coerenza con il processo d’integrazione operativa tra le attività dell’Agenzia delle entrate e quelle dell’incorporata Agenzia del territorio, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall’articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.

In linea generale rileva come il parere sullo schema di decreto e sugli altri quattro schemi di decreto di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale dovrà essere espresso entro la seduta di giovedì prossimo, in quanto il termine per l’espressione dello stesso scade il 19 settembre prossimo e il termine per l’esercizio della delega scade il 25 settembre”. lp/AGIMEG