Decreto Imu, Governo emenda la sanatoria: riduzione del pagamento al 20%, e possibilità di modificare la domanda fino al 4 novembre

Torna la riduzione – dal 25 al 20% – della sanatoria per i contenziosi pendenti di fronte alla Corte dei Conti. Il Governo ha presentato un emendamento al decreto Imu che al momento è in discussione presso l’Aula della Camera. La proposta di modifica chiede però che la somma così ridotta venga immediatamente accantonata su un contro corrente intestato al Ministero dell’Economia, come prevedeva il correttivo che lo stesso Governo aveva progettato di apportare con il decreto sull’Iva poi saltato. L’emendamento, secondo alcune fonti di stampa, prevede anche una sorta di slittamento del termine entro il quale presentare la richiesta di slittamento. I soggetti che abbiano presentato domanda per la sanatoria potranno poi modificarla entro il 4 novembre per beneficiare delle modifiche introdotte. Una previsione necessaria, visto che il termine per previsto dal decreto sull’IMU scade domani, e perché l’emendamento possa avere valore legale, occorrerà attendere la conversione in legge.

L”emendamento in sostanza prevede che “qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile” sia “accompagnata da prova idonea dell”avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente fruttifero intestato al ministero dell”Economia, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d”appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata”. I soggetti che hanno presentato la domanda “possono modificarla entro la data del 4 novembre 2013”. “Entro il medesimo termine – le parti le cui richieste di definizione agevolata abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto, istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, di una somma non inferiore al 20% del danno quantificato in primo grado” lp/AGIMEG