Decreto Green Pass, FAQ Fipe: “Disposizioni non impongono a datore di lavoro obbligo certificazione dipendenti”

L’Associazione Fipe ha pubblicato le prime FAQ riguardanti il D.L. n. 105/2021 sul Green Pass.

Ho un ristorante, dove e da quando sarà obbligatorio entrare con il green pass?

Ai sensi del D.L. n. 105/2021, a partire dal 6 agosto 2021, occorrerà esser muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 per accedere ai seguenti servizi e attività:

• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso (cfr. cartello da richiedere presso la tua Fipe – Confcommercio). Dunque, la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso (es. caffè al bar ecc.);
• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• sagre e fiere, convegni e congressi;
• centri termali, parchi tematici e di divertimento;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• concorsi pubblici;
• è bene altresì sottolineare che rimane ferma anche la disposizione di cui all’art. 8-bis del “Riaperture” che impone già oggi il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

La disposizione trova applicazione in zona bianca e anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentite e alle condizioni previste per le singole zone.

In quali casi vengono rilasciate le certificazioni verdi?

Il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 è disciplinato dall’art. 9 del “Riaperture”, così come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 105/2021. In particolare, tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni

  • l’avvenuta vaccinazione, con validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinazione, ma che può essere rilasciata anche:

– contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

– dal 15° giorno successivo all’unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;

  • la guarigione dal SARS-CoV-2, con validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.

Sono previste esclusioni dall’obbligo relativo al possesso del green pass per particolari categorie?

Oltre ai bambini con età inferiore ai 12 anni, l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 105/2021, prevede una specifica esenzione dall’obbligo del green pass per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le modalità che saranno definite con Circolare del Ministero della Salute. Con apposito DPCM, saranno individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale tali certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando al contempo la privacy del soggetto che le esibisce. Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, potranno esser utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Esiste un obbligo di vaccinazione dei dipendenti in capo al datore di lavoro? Il datore di lavoro può accertarsi della vaccinazione dei lavoratori e/o obbligarli a vaccinarsi o ad effettuare tamponi per accedere ai locali del pubblico esercizio?

Gli obblighi in capo al datore di lavoro previsti dalla normativa vigente riguardano esclusivamente il rispetto:

– delle disposizioni contenute all’interno del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021;

– delle disposizioni contenute nella circolare ministero della salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

Le predette disposizioni non impongono al datore di lavoro l’obbligo di vaccinazione e/o l’obbligo di tampone dei dipendenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Occorre altresì ricordare che allo stato il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione del medico competente, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione. cdn/AGIMEG