Decreto Green Pass: ecco tutti gli EMENDAMENTI presentati alla Camera

L’articolo 3 del Decreto Green Pass opera una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID19. In particolare, viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID19, in corso di validità, l’accesso ai seguenti servizi e ambiti: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti oltre che dai musei dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente); concorsi pubblici. Ecco tutti gli emendamenti presentati in riferimento alle attività, sale giochi e scommesse comprese, per cui è obbligatorio il possesso del Green Pass:

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. 1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L’indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l’inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall’articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l’avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. 2. L’indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l’entità dell’indennizzo e dell’assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6. 3. Possono beneficiare dell’indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all’istruttoria delle domande stesse e all’acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6. 4. L’indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l’integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione: a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede; b) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) un rappresentante designato dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri; Per l’attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa. 5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l’ufficio medicolegale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l’azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione. 6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l’inocula zione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l’autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti Sars-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all’indennizzo di cui al comma 1. 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l’attuazione del presente articolo.

3.06. Gemmato, Bellucci

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. 1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-Cov-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L’indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l’inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall’articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l’avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini di cui al presente articolo, sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. 2. L’indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l’entità dell’indennizzo e dell’assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6. 3. Possono beneficiare dell’indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all’istruttoria delle domande stesse e all’acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6. 4. L’indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all’accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all’articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medicoospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. 5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l’ufficio medicolegale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l’azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione. 6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l’inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l’autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti Sars-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all’indennizzo di cui al comma 1. 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l’attuazione del presente articolo.

3.05. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera h).

3.412. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.43. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.59. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.42. Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.58. Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.27. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.26. Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.67. Boldi, De Martini, Sutto, Tiramani, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; l’accesso alle predette attività e servizi è garantito anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID19, di cui all’articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.

3.40. Gemmato, Bellucci.

Sopprimerlo.

* 3.5. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm. * 3.12. Cunial. * 3.48. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli. * 3.319. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella. * 3.404. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: A far data dal 6 agosto 2021, lo svolgimento dei seguenti servizi e attività è consentito anche nelle zone arancioni e rosse, a condizione che, in dette zone, gli accessi siano riservati ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del presente decreto. Conseguentemente: a) alla lettera a), sopprimere le parole: , per il consumo al tavolo, al chiuso; b) alla lettera d), sopprimere le parole: , limitatamente alle attività al chiuso; c) alla lettera g), sopprimere le parole da: limitatamente alle attività al chiuso fino alla fine della lettera.

3.320. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) all’alinea sostituire le parole: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività con le seguenti: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca per i servizi e attività al chiuso ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso a:; b) sopprimere la lettera a); c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. L’accesso alle attività e servizi di cui al presente articolo è, comunque, consentito, sia all’aperto che al chiuso, anche ai soggetti non in possesso di certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, a condizione che venga assicurata l’adozione di adeguate misure di contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

3.377. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, alinea, sostituire le parole: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca con le seguenti: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona gialla.

3.55. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, alinea, sostituire le parole: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca con le seguenti: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona arancione.

3.56. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-bis », alinea, sostituire le parole: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca con le seguenti: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito, con esclusione della zona bianca,.

3.57. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, alinea, dopo le parole: 6 agosto 2021 aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 2021.

3.435. Ceccanti, Butti, Corneli, Tomasi, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere le parole: in zona bianca. Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire la parola: anche con la seguente: esclusivamente.

3.276. Cavandoli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: zona bianca con le seguenti: zona rossa. Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

3.418. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

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