Decreto Cura Italia, Nota Lettura Servizio Studi: “Da posticipo pagamento Preu, gare slot, scommesse e bingo nessun effetto su entrate erariali. Da sospensione canoni bingo mancato introito per 1,477 milioni di euro e da proroga Registro Unico mancate entrate per 27,92 milioni”

“Articolo 69 (Proroga versamenti nel settore dei giochi) Con il comma 1 si dispone il differimento al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico (c.d. PREU) sugli apparecchi new slot (AWP) e video lottery (VLT)57 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, unitamente agli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Con il comma 2, in conseguenza della sospensione dell’attività delle sale Bingo58, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della l. n. 147 del 2013 a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività. Con il comma 3, si prorogano di sei mesi i termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge n. 160 del 2019 e dagli articoli 24 (proroga gare scommesse e bingo), 25 (termine per la sostituzione degli apparecchi di gioco) e 27 (registro unico degli operatori del gioco pubblico) del DL n. 124 del 2019. Come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento in commento, si tratta della proroga della scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione. Il comma 4 reca, infine, disposizioni in ordine alla copertura degli oneri previsti associati alla disposizione in commento con rinvio all’articolo 126 del provvedimento. La RT rappresenta che le disposizioni di cui al comma 1 non producono effetti sostanziali sulle entrate erariali, in quanto il versamento dell’imposta dovuta avverrà entro l’anno 2020, con pagamento degli interessi legali. Per quanto riguarda il comma 2, si stima che il mancato versamento della proroga per il mese di marzo comporterà un mancato introito nelle casse dello Stato di 1,477 MI di euro /mese (€ 7.500 mensili x 197 sale attive). In relazione al comma 3, la proroga di tre mesi del termine per l’indizione della gara per l’attribuzione delle concessioni in materia di Scommesse consente l’indizione della stessa entro l’anno 2020; per quanto riguarda la gara per l’attribuzione delle concessioni in materia di Bingo, lo spostamento del termine per l’indizione dal mese di settembre al mese di dicembre 2020 ed il conseguente allungamento del periodo di proroga, non comporta oneri sul bilancio dello Stato, trattandosi di proroga onerosa. Per quanto riguarda la gara apparecchi, la norma non ha previsto stime di gettito per il 2020. Considerato che la proroga prevista è di soli 3 mesi la stessa non pregiudica gli incassi attesi in quanto sarà possibile assegnare le concessioni entro il 2021 con conseguente versamento degli importi posti a base di gara nei termini previsti dalla norma. La proroga dell’entrata e regime del registro unico a decorrere dall’anno 2021 comporta un minor gettito stimato di 27,92 MI€ solo per il 2020”. E’ quanto si legge nella Nota di Lettura del Servizio di Bilancio sul disegno di legge “Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. “Alla proroga sull’entrata in vigore degli apparecchi che consentono il gioco da remoto, non si ascrivono effetti finanziari. Al riguardo si rappresenta che la chiusura di sale ed esercizi commerciali disposta con i DPCM59 varati per far fronte all’emergenza sanitaria nei quali trovano collocazione gli AWP e VLT ha indubbi riflessi in ordine alla raccolta del PREU che, si ricorda si sostanzia in un prelievo in termini percentuali sulle somme giocate. Inoltre si rinvengono conseguenze onerose anche rispetto agli incassi a titolo di imposte dirette ed IRAP che risentiranno dei minori redditi percepiti dagli operatori della filiera nel periodo interessato dalla sospensione. Si ricorda che i citati DPCM sono stati adottati ai sensi del DL n. 6 del 2020 e, nello specifico, dell’art. 3 del decreto – che reca una clausola di invarianza finanziaria – ed in relazione al quale la RT associata non ascriveva effetti finanziari in quanto norme di carattere ordinamentale. Nella nota di lettura del servizio del bilancio,62 in relazione al citato decreto si è osservato che “Si ritiene meritevole di una valutazione l’impatto in termini di gettito fiscale riveniente dalle zone più colpite dall’epidemia, che la stessa adozione delle misure emergenziali potrebbe determinare, attraverso una contrazione delle ordinarie attività economiche”. Sarebbe necessario poter disporre di una stima delle minori entrate a titolo di PREU e di imposte dirette per le quali non è stata fornita né la quantificazione né la relativa copertura finanziaria in occasione del varo dei richiamati DPCM, in elusione della clausola di neutralità finanziaria prevista nel DL n. 6 del 2020. Si ricorda che norma dell’art. 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196 del 2009) Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. In relazione a quanto disposto dal comma 2, la RT contabilizza gli effetti di minori entrate relative ad un mese (pari a 1,48 mln di euro). Si rappresenta peraltro che la norma consente il mancato pagamento del canone a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività, anche per effetto di eventuali successive integrazioni e modificazioni al DPCM dell’8 marzo 2020. Gli oneri associati alla disposizione (riferiti ad un mese) andranno riconsiderati nel corso dell’esame del DDL di conversione del decreto per l’eventualità in cui la sospensione dovesse perdurare oltre marzo interessando anche il mese di aprile o oltre. Con riferimento al comma 3, si rileva un significativo disallineamento tra quanto dispone la norma (ossia il differimento di sei mesi delle gare) e quanto si legge in RT che effettua le sopra riportate valutazioni in relazione ad un termine di tre mesi. Appare necessario una integrazione della RT sul punto. In ogni caso, con riferimento alla gara scommesse si ricorda che la RT annessa all’art. 24 del DL n. 124 del 2019 – da bandire entro il 30 giugno 2020 – aveva associato maggiori entrate per il l’anno 2020, a titolo di una tantum, pari a 65,7 mln di euro. Lo slittamento di sei mesi rende oltremodo difficile realizzare gli incassi attesi nel 2020. Quanto alla gara Bingo, si ricorda che la RT riferita al secondo comma dell’art. 24 del DL n. 124 del 2019 ascriveva alla gara maggiori entrate, contabilizzate nei saldi di finanza pubblica, pari a 17 mln di euro per l’anno 2020. Considerato che la gara si sarebbe dovuta indire entro il 30 settembre 2020, il differimento di sei mesi rende impossibile incassare la predetta somma entro l’anno. In relazione alla gara AWP- VLT si ricorda che le entrate associate erano state riferite agli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari a 916.250 mln di euro. Occorre in ogni caso una valutazione riferita ad un differimento di sei mesi (e non già di tre). In ordine alla proroga concernente il registro unico, si riscontra positivamente l’onere indicato che corrisponde alle maggiori entrate contabilizzate nei saldi di finanza pubblica in relazione alla misura”, aggiunge. “Articolo 70 (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) Per l’anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126. La RT afferma che la disposizione reca misure finalizzate a incrementare, per l’anno 2020 per un importo di otto milioni di euro, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito dei maggiori impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19. In tale contesto, la norma proposta introduce una deroga ai limiti vigenti in materia di trattamento accessorio recati dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. L’onere derivante dall’incremento è posto a valere sui finanziamenti dell’Agenzia. Al riguardo, si rileva innanzitutto che si prevede l’incremento delle prestazioni di lavoro straordinario a valere sul bilancio dell’Agenzia delle dogane, il cui bilancio dovrebbe essere calibrato per altre esigenze senza includere l’aumento in esame. Andrebbe quindi dimostrato che le risorse in esame possano essere ricavate attraverso risparmi su altre voci di bilancio senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa. Inoltre, andrebbe chiarita la ragione per cui devono essere compensati gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Per quanto riguarda gli effetti riflessi fiscali, andrebbero acquisiti i prospetti di calcolo”, continua. “Articolo 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) Il comma 1 del presente articolo, modificando l’articolo 8, comma 1 del DL n. 9 del 202012, sospende per determinati datori di lavoro, fino al 30 aprile 2020, i versamenti delle ritenute alla fonte effettuate ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, con ciò escludendo le ritenute operate ai sensi dell’articolo 29 del citato DPR n. 600 del 1973 sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato, nonché sospende gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per assicurazione obbligatoria. Il comma 2, che ha la finalità così come si legge in relazione illustrativa di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 del DL n. 9 del 2020 ad ulteriori categorie di soggetti operanti in diversi settori. Il comma 3 introduce per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator nonché per tutti i soggetti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, la sospensione dei termini di versamento relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nel mese di marzo 2020. Ai sensi del comma 4 si dispone che i versamenti sospesi, secondo quanto disciplinato nei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, saranno effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio c.a. La norma specifica che non si dà luogo a rimborso di quanto già versato. Per quanto attiene alla sospensione prevista dal decreto in esame a favore delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il comma 5 stabilisce che detti soggetti possono applicare la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Anche o tal caso qualora fossero già stati effettuati versamenti non si procede a rimborso. La RT evidenzia che la disposizione in esame estende ai soggetti indicati nel comma 2 la sospensione dei versamenti prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 9 del 2020 limitatamente alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, ai versamenti contributivi e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Sottolinea poi che la sospensione è disposta in favore di ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dei trasporti, della ristorazione, dell’arte e della cultura, dell’educazione e dell’assistenza e del Terzo settore. Specifica che per le sole associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera anche per i versamenti del mese di maggio 2020. Ai fini della quantificazione relativa alla sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte, sulla base dei dati di versamento delle ritenute oggetto di sospensione e relativi ai settori individuati dalla norma, stima un importo sospeso fino al 30 aprile 2020 (fino al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive) di circa 2.043 milioni di euro. Tale importo si aggiunge alle ritenute alla fonte degli alberghi e strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e tour operator, già sospese per effetto del D.L. n. 9/2020. La relazione tecnica del predetto D.L. n. 9 del 2020 ha indicato un ammontare di ritenute sospese di 119 milioni di euro da restituire entro il mese di maggio 2020. Pertanto, alla luce dell’articolo 8 del D.L. n. 9 del 2020 e della presente disposizione, quantifica l’ammontare complessivo di ritenute alla fonte sospese fino al 30 aprile (fino al 31 maggio per le associazioni e società sportive) risulta pari a 2.162 milioni di euro17; tale importo complessivo, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame, deve essere restituito in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno 2020 per le associazioni e società sportive) ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (a decorrere da giugno 2020 per le associazioni e società sportive come indicato a comma 5). In termini di entrate non ascrive effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio. Per quanto concerne i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, la RT specifica che le informazioni relative al settore privato sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO pertinenti. I valori opportunamente rivalutati all’anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali del settore terziario (NADEF 2019) risultano rispettivamente pari a 1.524 e 1.577 milioni di euro. Evidenzia che con riferimento al comma 5 i contributi sospesi, di cui al comma 1 punto a), per il mese di maggio ammontano a 43 milioni di euro. Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio dichiara che dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo in prima analisi non si hanno osservazioni da formulare in merito agli effetti finanziari in quanto il differimento dei pagamenti ed il relativo recupero è previsto nello stesso e corrente esercizio finanziario. Tuttavia andrebbero forniti i seguenti chiarimenti:  si chiede conferma che la banca dati utilizzata in RT per la stima dell’ammontare delle ritenute di acconto sospese sia la medesima di quella utilizzata nella quantificazione relativa agli effetti prodotti dall’articolo 8 del DL n. 9 del 2020;  si chiede di conoscere separatamente l’ammontare delle ritenute di acconto sospese per il settore sportivo (società ed associazioni sportive) atteso che la proroga per tali tipologie di contribuenti è di un ulteriore mese18 rispetto alle altre
tipologie di attività;  si chiede di chiarire se la disposizione relativa alla sospensione delle ritenute di acconto di cui al comma 1 del presente articolo, comprenda anche la sospensione delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i soggetti in parola devono operare in qualità di sostituti di imposta. Il chiarimento necessita – anche se la norma in esame non sembra far riferimento alla sospensione di tali tipologie di tributi locali19 – per comprendere la reale portata normativa e gli eventuali effetti finanziari recati dalla presente disposizione anche in coerenza con quanto disciplinato dell’articolo 62, comma 2, del presente decreto, per il quale, ad ogni buon conto, si rinvia; la RT non sembra fornire dati e stime dell’ammontare dei versamenti a titolo di IVA, suddivisi per tipologie di soggetti, che sono sospesi secondo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo; sul punto sarebbe importante avere conferma circa il fatto che la stima di tale tipologia di sospensione sia contenuta nel successivo articolo 62 del presente decreto a cui si rinvia. Si rammenta che il decreto-legge n. 9 del 2020 non prevedeva tale sospensione20;  si chiede di sapere se il dato dei contributi e dei premi assicurativi sospesi ai sensi del comma 4 del presente articolo sia comprensivo anche di quelli precedentemente sospesi ai sensi del già ricordato articolo 8 del DL n. 9 del 2020 (relativi alle aziende con codice ATECO 55, 79.1 e 79.9); si ricorda che in quella sede i valori indicati erano rispettivamente 130,5 e 147,1 mln di euro”, conclude. cdn/AGIMEG