Ddl ludopatie, per il Ministero della salute ok alla copertura finanziaria

Anche il Ministero della Salute si è pronunciato sull’AC 101, i cui principi e finalità sono destinati a prescrivere misure di prevenzione, cura e riabilitazione per i soggetti affetti da dipendenza da gioco d’azzardo patologico. L’articolo 5 della legge 189 del 2012 già dispone informazioni in merito ai livelli di assistenza prevista e sulle prestazioni rivolte alle persone affette da ludopatia. L’articolo 3 dispone, invece, le norme sui servizi territoriali per le tossicodipendenze, già attivi nell’ambito delle aziende sanitarie locali, i quali devono provvedere agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo, ampliando in tal modo la propria utenza. E’ noto che le strutture organizzative che prenderanno in carico questi pazienti sono già attive e funzionanti, al loro interno il personale dovrebbe soltanto fare dei corsi di aggiornamento, considerato che le professionalità necessarie alla cure e riabilitazione del GAP sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle necessarie per il trattamento delle dipendenze da sostanze. Negli ultimi anni è stato, infatti, necessario offrire all’interno dei Lea servizi per nuovi consumatori o per la dipendenza da nuove sostanze. Sempre l’articolo 3 del ddl prevede che la diagnosi di gioco d’azzardo patologico da diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate alla patologia. Alla luce del nuovo Patto per la salute, siglato nel mese di luglio 2014, la revisione dei Lea interverrà prima che il ddl in esame abbia ultimato l’iter parlamentare per l’adozione definitiva. L’attivazione sul sito istituzionale del Ministero della salute di una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia sarà garantita con le risorse umane e strumentali già a disposizione dei Ministero. Allo stesso modo, l’istituzione presso il Ministero della salute del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico sarà garantita destinando al Fondo le risorse derivanti dall’incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, entro il limite dello 0,7%, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di intrattenimento. Infine, in base alla valutazione effettuata dal Ministero dell’interno, sarà consentito alle vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d’azzardo patologico e alle parti offese nel relativo procedimento penale, l’accesso ai mutui concessi dal Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, oggi Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. mdc/AGIMEG