Ddl Ludopatie: Commissione Trasporti dà il via libera, ma con osservazioni

La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, esaminato il testo unificato delle proposte di legge sulle Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico , ha espresso parere favorevole ma con osservazioni. “valuti la Commissione di merito – si legge – l’opportunità di riformulare il comma 3-quater dell’articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nel senso di prevedere, anziché il divieto per i pubblici esercizi di mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, il divieto per i clienti di connettersi alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, prevedendo sanzioni adeguate”. Premesso che devono ritenersi senz’altro condivisibili gli obiettivi generali del provvedimento in esame, finalizzato a definire un quadro organico di interventi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, scrivono i membri della Commissione, “per quanto concerne gli aspetti di specifica competenza della Commissione, in primo luogo si condivide la previsione di un periodo di almeno cinque anni nel quale sono vietate l’introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d’azzardo relativamente alle concessioni già in essere e l’introduzione di nuove tipologie di giochi d’azzardo; si ritengono altresì opportune le disposizioni di cui all’articolo 10, che, ricorrendo a strumenti informatici, permettono di introdurre limiti all’attività di gioco, sia per quanto concerne gli importi delle somme giocate, sia per quanto riguarda le categorie di persone interessate da fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo, con particolare riferimento ai minori; più precisamente si condividono le misure in base alle quali si prevede che l’accesso agli apparecchi di intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi on line possa aver luogo soltanto mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, in modo da poter rilevare informazioni concernenti le dimensioni dell’attività di gioco e l’entità delle somme giocate e da poter permettere al giocatore stesso l’inserimento di limiti agli importi complessivi delle somme giocate; altrettanto opportuna appare la previsione  ai sensi della quale, con decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è resa obbligatoria l’introduzione dei meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l’accesso dei minori ai giochi, mediante l’inserimento di appositi sistemi di filtro nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line”.  im/AGIMEG