Credito d’imposta per il 50% della spesa per adeguamento apparecchi da gioco, differimento versamenti fiscali sale da gioco autorizzate. Ecco tutti gli EMENDAMENTI sul gioco presentati al DL Imprese

Prosegue il lavoro della Camera sul DL Imprese. Sono circa 2.800 le proposte emendative al Dl Imprese presentate alle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera dalle varie forze politiche. Domani l’esame degli emendamenti segnalati al DL Imprese nelle Commissioni Finanze e Attività. Ecco gli emendamenti presentati riguardanti il settore del gioco e dell’ippica:

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-bis. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perdete per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all’emergenza sanitaria COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l’esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.
D’Attis, Fiorini (FI)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. È riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l’adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 alle previsioni di cui all’articolo 1 comma 732 della legge 28 dicembre 2019, n. 160. La misura si applica nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2020 del Fondo destinato all’attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.
D’Attis, Fiorini (FI)

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Differimento versamenti fiscali sale da giuoco autorizzate)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativa regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dai concessionari del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. Sull’importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell’effettivo versamento.
Ungaro (IV)

Al comma 11 sostituire le parole: imprese agricole e della pesca con le seguenti: imprese agricole, forestali, della pesca e dell’acquacultura, del settore ippico, dei consorzi di bonifica, dei birrifici artigianali.
Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina (PD)

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Possono beneficiare delle garanzie di cui al presente comma anche i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

dopo il comma 13 inserire i seguenti:

13-bis. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell’ambito dell’attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione».
13-ter. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull’intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippico nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa, Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai driver, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l’assegnazione dei premi. L’individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l’utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
13-quater. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l’utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 I/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario.
13-quinquies. All’onere derivante dal comma 13-ter del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 – Agricoltura, programma 9.6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 – Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone (M5S)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A partire dal terzo periodo contabile e fino al sesto periodo contabile dell’esercizio 2020, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, da tutti i soggetti della filiera, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica in dodici rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, versate nell’ultimo giorno del mese seguente al termine di ciascun periodo contabile. Il primo versamento è effettuato il 31 luglio 2020.
D’Attis, Fiorini (FI)

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All’articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
De Toma, Rachele Silvestri (Misto)

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All’articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
Squeri (FI)

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All’articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini (FdI)

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

c) al comma 6-quater, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 ° luglio 2021»;

d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;

e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

2. Al comma 4 dell’articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3. Al primo periodo del comma 540 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2021».
Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Martino, Baratto, Giacometto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera (FI)

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

c) al comma 6-quater, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 ° luglio 2021»;

d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;

e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

2. Al comma 4 dell’articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3. Al primo periodo del comma 540 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2021».
Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini (Misto)

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

c) al comma 6-quater, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 ° luglio 2021»;

d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;

e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

2. Al comma 4 dell’articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3. Al primo periodo del comma 540 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2021».
Migliorino, Scanu (M5S)

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

c) al comma 6-quater, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 ° luglio 2021»;

d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;

e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

2. Al comma 4 dell’articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3. Al primo periodo del comma 540 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2021».
Fassina, Pastorino (LeU). cdn/AGIMEG