Corte dei Conti, condannato giocatore ludopatico: “La patologia non fa venir meno la capacità di intendere e di volere”

La Sezione giurisdizionale per il Lazio ha condannato il vice commissario presso l’Ambasciata d’Italia in Harare (Zimbabwe) al pagamento della somma complessiva di €. 178.719,72 , quale danno erariale cagionato al Ministero degli Affari Esteri per la condotta dolosa consistente nell’avere, a più riprese, indebitamente sottratto fondi dalla contabilità della sede estera di appartenenza. I giudici contabili hanno ritenuto che la motivazione addotta dal funzionario quale causa degli ammanchi, ovvero l’essere affetto da gioco patologico, non “fa venir meno la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, che ha sempre riconosciuto la volontarietà dei suoi comportamenti e che ha, di fatto, distratto dolosamente quel denaro dalle finalità pubbliche senza neppure preoccuparsi di informare, come avrebbe dovuto, il Capo missione di questa sua presumibile sindrome compulsiva che non garantiva il regolare svolgimento dei delicati compiti affidati”. Dalla ricostruzione effettuata da un’apposita commissione amministrativo contabile nominata dal Ministero degli Esteri con lo scopo di quantificare con esattezza l’ammanco, era risultato che l’agente contabile aveva omesso versamenti di somme riscosse relativi alla contabilità attiva dei quattro trimestri dell’anno 2012, nonché aveva effettuato numerosi prelevamenti dal CCVT (conto corrente valuta tesoro) privi dei relativi giustificativi di spesa, stante la sua autorizzazione ad operare sulle somme ivi versate dal Ministero AA.EE. a favore dell’Ambasciata, il tutto dettagliatamente descritto negli atti amministrativi depositati. Il funzionario ha ammesso le proprie responsabilità in ordine all’addebito contestato, sia nella fase dell’inchiesta amministrativa, sia nella fase pregiudiziale, precisando che gli ammanchi sarebbero stati determinati da una presunta sindrome compulsiva per il gioco d’azzardo, depositando all’uopo apposita certificazione medica attestante le risultanze di visite psicologiche nelle quali viene descritto la probabile origine di questo comportamento. Ad avviso della Procura, la sussistenza di questa patologia non potrebbe costituire, comunque, un’esimente di responsabilità ma, semmai, un’aggravante perché, pur ammettendo un collegamento causale, il dipendente, perfettamente in grado di rendersi conto di questa sindrome, avrebbe dovuto informare i suoi superiori, chiedendo di essere sollevato dall’incarico di agente contabile avente maneggio di denaro pubblico, il che non è avvenuto, confermandosi, così, il proposito doloso di sottrarre denaro dalle casse dell’Ambasciata. Con memoria depositata in data 4 ottobre 2013, la difesa ha confermato l’origine patologica dell’appropriazione indebita di denaro pubblico del convenuto che avrebbe destinato esclusivamente a finalità di gioco di azzardo l’importo sottratto. In ordine alla quantificazione dell’ammanco, ha precisato che questa Corte dovrebbe procedere ad un ricalcolo dell’importo da addebitare eventualmente al convenuto in quanto, nelle more dello svolgimento del giudizio, il Ministero avrebbe proceduto, anche sulla base dell’ordinanza cautelare formulata da questa Corte, a trattenere la complessiva somma di €. 12.682,89 che dovrebbe essere scorporata dall’importo contestato, riducendosi così alla minor somma di €. 166.036,83. In data 21 ottobre 2013, è pervenuta la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma con la quale l’Autorità giudiziaria ha comunicato l’esercizio dell’azione penale per i reati di cui agli articoli 81 e 314 c.p. in relazione all’appropriazione indebita della somma oggetto di richiesta risarcitoria con l’atto introduttivo del presente giudizio. Alla pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha richiamato gli atti scritti e depositati, insistendo per l’accoglimento dell’atto introduttivo. In ordine alla quantificazione del danno, non essendovi certezza sull’ammontare delle trattenute finora operate, si chiede la condanna per l’intero importo, fermo restando che l’Amministrazione procederà allo scorporo di quelle somme già trattenute in sede di esecuzione della sentenza di condanna. rg/AGIMEG