Concorsi a premio: Zanetti (MEF), “Possibile revisione del sistema sanzionatorio con l’attuazione della Delega Fiscale”

“In caso di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali e la presenza di premi in denaro o costi di partecipazione al concorso, l’articolo 39 del” decreto Abruzzo “ha riconosciuto all’allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei Monopoli, il potere sanzionatorio interdittivo e pecuniario dell’attività premiale”. Lo ha spiegato in Commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario all’Economia Zanetti che risposto a un’interrogazione del Gruppo Misto sui concorsi a premio e sul sistema sanzionatorio considerato eccessivo e “anticostituzionale” revisionato dal decreto Abruzzo nel 2009, proprio nell’articolo che prevedeva una serie di novità del settore dei giochi pubblici. “Con riferimento al regime sanzionatorio – ha proseguito Zanetti – al fine di rafforzare le misure di contrasto all’elusione del monopolio statale dei giochi e delle lotterie (…) le sanzioni per tutte le manifestazioni a premio sono state aumentate ad un importo compreso fra un minimo di 50.000 e un massimo di 500.000 euro, senza mantenere una differenziazione e diversa articolazione delle sanzioni stesse per le citate violazioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico che, in molti casi, sono caratterizzate da un minore disvalore (talora si tratta di violazioni solo procedurali e formali) ed hanno una minore valenza economica sia per le imprese interessate che per i destinatari dell’iniziativa premiale. L’intervento normativo da ultimo segnalato, pertanto, ha il pregio di costituire un detenente all’adozione di condotte illecite; tuttavia potrebbe essere rimodulato in modo da assicurare maggiore gradualità della sanzione in funzione della gravità della condotta”. Ciò posto, “il Ministero dello sviluppo economico evidenzia che le sanzioni di importo significativamente elevato vanno senza dubbio irrogate nel caso di necessità di contrastare l’elusione della riserva statale per le lotterie, ma, come prospettato dall’Onorevole interrogante sembrano essere sproporzionate per sanzionare violazioni relative ad iniziative promozionali esclusivamente commerciali e di rilievo economico del tutto marginale. In tali circostanze le violazioni, spesso di carattere solo formale, erano adeguatamente e già efficacemente sanzionate con il precedente sistema sanzionatorio proporzionale, sistema che consentiva peraltro, nei casi di operazioni promozionali di grande rilievo economico, introiti anche maggiori di quelli ora previsti. Ciò premesso, la tematica di una possibile revisione del sistema sanzionatorio dovrebbe essere oggetto dei necessari approfondimenti in sede tecnica anche con i rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’interno”. “Questo percorso di analisi  – ha aggiunto il sottosegretario – potrebbe essere impostato parallelamente ai lavori di attuazione dell’articolo 14 della legge n. 23 del 2014, recante la delega al riordino della materia dei giochi pubblici, nell’ambito dei quali, peraltro, nulla esclude che possano rinvenirsi spunti ed occasioni di miglioramento del predetto sistema a livello di fonte primaria. Resta ferma la necessità di mantenere i limiti e le prescrizioni normative relative all’organizzazione e allo svolgimento di giochi a premio, in modo tale da assicurare che gli stessi non costituiscono ostacoli alle attività promozionali delle imprese, ma siano esclusivamente finalizzati a evitare elusioni del monopolio dello Stato in materia di lotterie ed a tutelare i consumatori relativamente alla correttezza e trasparenza dei meccanismi di aggiudicazione dei premi”, ha poi concluso Zanetti. im/AGIMEG