Casinò, tassazione vincite estere. Cristaldi: “Se l’Italia non rispetta gli impegni presi con la Commissione Europea rischia una procedura d’infrazione”

“D’iniziativa di alcuni senatori, nel mese di giugno u.s. è stato presentato il disegno di legge avente per oggetto “Disposizioni in materia di riordino dei giochi”, il quale all’art. 41 (Esecuzione della sentenza CGUE 22 ottobre 2014 in cause riunite C-344/13 e C-367/13 e altre disposizioni in materia di casinò) prevede che “Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli Stati membri dell’Unione europea o nello spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta”.
Pertanto, ove il disegno non dovesse diventare legge e non venissero perciò rispettati gli impegni presi con la Commissione Europea, è possibile che la procedura pre-contenziosa EU Pilot 5571/13/TAXU si possa trasformare in procedura d’infrazione”.
E’ l’allarme lanciato da Sebastiano Cristaldi, esperto fiscalista che insieme all’avvocato Massimiliano Rosa, ha contestato l’operazione All in portata avanti dall’Agenzia delle Entrate, sulle vincite dei giocatori italiani nei tornei di poker live all’estero. Tramite la sentenza del 22 ottobre della Corte di Giustizia Ue la tassazione delle vincite estere è stata resa illegittima. L’Italia come ha risposto?
“Nel 2012/2013, tre cittadini italiani – ricorda Cristaldi – vincitori al gioco d’azzardo, svolto in case da gioco situate nel territorio di altri Stati membri dell’Ue, hanno inviato altrettante denunce alla Commissione Europea per inadempimenti del diritto dell’Unione da parte del Governo, per violazione dei principi di non discriminazione e di libera prestazione di servizi. Dopo averle dichiarati ricevibili e riunite, i servizi della Commissione Europea hanno trasferito le denunce   al servizio pre-contenzioso (EU Pilot 5571/13/TAXU), chiedendo chiarimenti al Governo italiano sulla compatibilità delle pretese erariali, esercitate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR, con i citati principi di diritto dell’Unione, indicando le eventuali ragioni d’interesse generale che avrebbero motivato tali pretese in deroga agli artt. 18 e 56 TFUE.
In pendenza della procedura pre-contenziosa, il 22 ottobre 2014 è intervenuta la nota sentenza EU:C:2014:2311, con la quale la Corte di Giustizia ha dichiarato che gli articoli 52 e 56 del TFUE ostano alla normativa dello Stato italiano che assoggetta ad imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, esonerando invece dalla stessa imposta redditi simili allorquando provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale.
In data 2 giugno 2015 la Commissione Europa ha comunicato ai cittadini italiani denuncianti che, al fine di adeguare l’ordinamento giuridico tributario nazionale ai principi affermati dalla CGUE con la sentenza del 22/10/2014, le competenti Autorità italiane si sono impegnate ad apportare le necessarie modifiche legislative entro l’estate del 2015”. lp/AGIMEG