Capezzoli (IdV Lucca): “Gioco d’azzardo va vietato in tutte le forme, tranne Lotto, lotterie e scommesse sportive. IdV ha pronta una proposta di legge con multe anche per chi gioca online su siti esteri”

“Il gioco d’azzardo legalizzato è la terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali ormai insopportabili, compresa la rovina di tante persone, fino al suicidio. La crisi economica non frena questo fenomeno, anzi ne è moltiplicatrice poiché si tenta la fortuna per disperazione anche in tante famiglie povere, che si impoveriscono sempre di più”. Ha detto Domenico Capezzoli, referente dell’Italia dei Valori della provincia di Lucca, sul tema del gioco ricordando la propria proposta di legge realizzata in merito, – come riporta La Gazzetta di Lucca. Nella proposta vengono vietati tutti i tipi di giochi in denaro, ad eccezione del Lotto, escluso il Lotto istantaneo, alle lotterie ed alle scommesse sugli eventi sportivi. Per chi viola il divieto, multe fino a 250mila euro. Chi prende parte al gioco d’azzardo vietato “è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 5.000”. Stesse pene per chi gioca online su siti esteri. Ecco il testo integrale della proposta di legge: “Art. 1 (Giochi d’azzardo vietati) 1. Sono giochi d’azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie. 2. Il divieto si applica ai giochi d’azzardo di cui al comma 1 in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e internet. 3. L’articolo 1 – recita il testo della proposta -, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che hanno legalizzato giochi in contrasto con il comma 1, ad eccezione dei giochi organizzati dallo Stato con riferimento al lotto, escluso il lotto istantaneo, alle lotterie nelle loro varie forme e alle scommesse sugli eventi sportivi. 4.Sono revocate le licenze concesse in base alle disposizioni abrogate. Art. 2 (Regime sanzionatorio) 1. Nel codice penale dopo l’articolo 643 è inserito il seguente: Art. 643-bis (Esercizio di giochi d’azzardo) Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o tiene un gioco d’azzardo vietato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 250.000. Le pene sono aumentate se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presenti minorenni. Sono luoghi del gioco d’azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, nonché i canali televisivi, la telefonia fissa o mobile, internet ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d’azzardo vietato. Alla condanna per il delitto di cui al primo comma conseguono: 1) la sospensione per tre mesi della capacità di conseguire l’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del sito internet attraverso il quale il gioco d’azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra sono perpetue; 2) la confisca del denaro esposto nel gioco d’azzardo, nonchè dei locali, degli arnesi, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d’azzardo; 3) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale. Chiunque prende parte al gioco d’azzardo vietato è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d’azzardo on-line organizzati all’estero. Art. 3 (Abrogazioni) Sono abrogati gli articoli da 718 a 722 del codice penale”, conclude il testo della proposta di legge. cdn/AGIMEG